Il credito relativo al Diritto Annuale è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, in assenza di disposizioni normative specifiche che derogano a tale principio. La decorrenza del termine ha inizio dalla data di maturazione di ciascuna annualità. Il corso della prescrizione può essere interrotto da atti specifici, quali la notifica di una cartella esattoriale; in tal caso, un nuovo periodo di 10 anni ricomincia a decorrere da capo.
Entro cinque anni dalla scadenza del tributo si dà l'avvio della riscossione coattiva del tributo elaborando il ruolo per gli omessi, tardivi o incompleti versamenti.
La procedura, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di mancato pagamento, si procede alla riscossione forzata mediante iscrizione a ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Camera di commercio può effettuare l’iscrizione a ruolo anche senza preventiva contestazione.
Per la sanzione, il diritto alla riscossione si prescrive entro cinque anni dalla notifica dell’atto di irrogazione. Lo stesso atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. L’eventuale impugnazione del provvedimento interrompe il decorso del termine di prescrizione.
La disciplina sanzionatoria in materia di versamento del Diritto Annuale è regolamentata dal D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005.
CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI
Esistono specifiche circostanze in cui le irregolarità nel pagamento del Diritto Annuale non sono soggette all'applicazione di sanzioni. Tali situazioni includono:
- versamento a una Camera di commercio non competente: qualora il pagamento del tributo sia stato erroneamente indirizzato a una Camera di Commercio diversa da quella di competenza territoriale, non si applica alcuna sanzione, a condizione che l'importo del Diritto Annuale sia stato corrisposto per intero e nel rispetto dei termini previsti;
- importi minimi: non si procede all’avvio di contestazioni, all’irrogazione di sanzioni né all’iscrizione diretta a ruolo quando l’ammontare complessivamente dovuto dall’impresa, comprensivo di diritto, sanzioni e interessi, è pari o inferiore a euro 5,00.
VIOLAZIONI REITERATE: LA RECIDIVA
In caso di violazioni ripetute in materia di diritto annuale, trova applicazione l’istituto della recidiva, previsto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. La recidiva determina un aumento della sanzione, la cui misura varia in funzione delle violazioni commesse nei tre anni precedenti e della gravità delle irregolarità riscontrate.
CONTENUTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento relativa al diritto annuale riporta diverse informazioni, di seguito descritte con riferimento alle pagine principali del documento.
Prima pagina:
- numero identificativo della cartella;
- dati anagrafici del contribuente;
- periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione;
- ammontare totale da versare;
- termine ultimo per il pagamento.
Seconda pagina:
- istruzioni sulle modalità di pagamento;
- indicazioni per la presentazione di una domanda di rateizzazione;
- procedura per la sospensione della riscossione;
- informazioni su come presentare ricorso.
Quinta pagina:
- specifica analitica degli importi, comprensiva di Diritto annuale, sanzioni ed interessi;
- indicazione dell'ente creditore che ha richiesto l'iscrizione a ruolo;
- comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
RICORSO CONTRO CARTELLA ESATTORIALE DEL DIRITTO ANNUALE
Contro la cartella di pagamento relativa al diritto annuale è possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Nel calcolo del termine occorre tenere conto anche della sospensione feriale dei termini, prevista dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
CONTENUTO E NOTIFICA DEL RICORSO
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 546/1992. La notifica alla Camera di commercio deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, mediante invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dedicato, specificando che l’atto è destinato all’U.O. Diritti.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Successivamente alla notifica, il soggetto ricorrente è tenuto a costituirsi in giudizio. Tale adempimento deve essere perfezionato entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, depositando l'atto presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado attraverso modalità esclusivamente telematiche. La mancata costituzione in giudizio nei termini indicati può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
