Il pagamento del diritto annuale è regolato da alcuni principi fondamentali. In base all'art. 3 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, l'importo non è frazionabile; ciò significa che è dovuto per intero anche qualora l'iscrizione al Registro delle Imprese duri solo una frazione dell'anno.

Il tributo del diritto annuale non è rateizzabile e deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
 

IMPRESE GIÀ ISCRITTE AL 1° GENNAIO

Le imprese già iscritte nel Registro delle imprese alla data del 1° gennaio devono versare il diritto annuale in un’unica soluzione. Il pagamento può essere effettuato mediante modello F24, utilizzando la sezione “IMU e altri tributi locali”, che consente anche l’eventuale compensazione con crediti o altri tributi, solo per il codice tributo 3850 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003). In alternativa, è possibile pagare tramite PagoPA, utilizzando la funzione “Calcola e Paga” disponibile sul portale nazionale dedicato.

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

Per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale può avvenire con due modalità. La prima prevede l'addebito diretto dell'importo al momento dell'invio della pratica telematica di iscrizione. La seconda opzione consiste nel pagamento, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, tramite modello F24.
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Per un corretto versamento tramite modello F24, è necessario compilare le sezioni come segue:

  • Sezione "Contribuente": devono essere indicati il codice fiscale dell'impresa (e non la partita IVA), i relativi dati anagrafici e il domicilio fiscale.
  • Sezione "IMU e altri tributi locali":
  • nel campo "codice ente/comune", va inserita la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento (per Lecce, la sigla è LE);
  • nel campo "codice tributo", deve essere utilizzato il codice 3850;
  • nel campo "anno di riferimento", va specificata l'annualità per la quale si sta effettuando il versamento.
     

MODALITÀ DI VERSAMENTO PER UNITÀ LOCALI

Per le unità locali, il diritto annuale deve essere versato alla Camera di commercio competente per territorio presso cui l’unità risulta iscritta alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Le imprese che possiedono, oltre alla sede legale, una o più unità locali ubicate in province diverse, sono tenute a effettuare un distinto versamento per ogni Camera di Commercio di competenza. Di conseguenza, nel modello F24 dovranno essere compilati più righi all'interno della sezione “IMU e altri tributi locali”, uno per ciascun ente.

Per il versamento dovuto alla Camera di Commercio di Lecce, la riga corrispondente del modello F24 dovrà essere compilata come segue:

  • nel campo “codice ente”, deve essere inserita la sigla LE;
  • nel campo “codice tributo”, deve essere indicato il codice 3850;
  • nel campo “Importi a debito versati”, deve essere riportato l'importo dovuto per la sede o l'unità locale di competenza.

 

IMPRESE GIÀ ISCRITTE O ANNOTATE AL 1° GENNAIO

Per le imprese che risultano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, il versamento del Diritto annuale deve essere effettuato entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
 

PROROGHE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Qualsiasi proroga concessa a livello nazionale per il versamento delle imposte sui redditi si estende automaticamente anche alla scadenza del Diritto annuale, senza che sia richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva. E' possibile posticipare il versamento di 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, provvedendo all'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% o 0,80% a seconda del tipo di contribuente e del rispetto dei termini di proroga concessa a livello nazionale per il versamento delle imposte sui redditi.

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE IN CORSO D'ANNO

Per le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel corso dell'anno, il pagamento del Diritto annuale può avvenire secondo due modalità:

  • in concomitanza con la presentazione della domanda di iscrizione;
  • entro 30 giorni dalla data della domanda, tramite il modello F24.
     

IMPRESE CON ESERCIZI SOCIALI DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI

Sono previste modalità di versamento specifiche per le società il cui esercizio sociale ha una durata superiore ai 12 mesi.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso di una società iscritta a settembre 2023 che, in sede di costituzione, stabilisce un primo esercizio sociale con chiusura posticipata a dicembre 2024:

  • all'atto dell'iscrizione, è tenuta a versare il Diritto annuale in misura fissa, corrispondente a € 120,00;
  • entro il termine di pagamento del Diritto annuale 2024 (fissato al 30 giugno), deve essere versato un importo identico a quello corrisposto al momento dell'iscrizione, adeguato sulla base delle misure stabilite per l'anno 2024. Tale procedura è necessaria in quanto il primo esercizio non è ancora concluso e, di conseguenza, non è disponibile una base imponibile per il calcolo del tributo;
  • nel mese di giugno 2025 dovrà essere effettuato il versamento del diritto annuale relativo all’anno 2025. L’importo sarà determinato sulla base dell’intero fatturato realizzato dalla data di costituzione dell’impresa fino alla chiusura del primo esercizio sociale.
     

IMPRESE CHE APPROVANO IL BILANCIO OLTRE I TERMINI ORDINARI

Per le imprese che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento del diritto annuale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione del bilancio.

Qualora, invece, l'approvazione del bilancio non avvenga entro i termini stabiliti, il pagamento è da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'approvazione sarebbe dovuta avvenire.
 

SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) E IN REGIME FORFETTARIO

I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e in precedenza degli studi di settore e i soggetti in regime forfettario, possono usufruire di un differimento dei termini di versamento. Tale possibilità è subordinata all'emanazione di apposite disposizioni normative annuali. In presenza di tali proroghe, anche la scadenza per il pagamento del diritto annuale è allineata a quella fissata dalla normativa fiscale per i soggetti ISA e forfettari.
 

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso in cui un'impresa trasferisca la propria sede legale in un'altra provincia nel corso dell'anno, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio presso la quale l'impresa risultava iscritta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nessun importo è dovuto, per l'anno del trasferimento, alla Camera di Commercio della provincia di destinazione. L'obbligo di versamento a favore della nuova Camera di Commercio decorrerà dall'anno successivo a quello del trasferimento.

Ultima modifica
Lun, 07/09/2026 - 13:15