La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è uno strumento previsto dal Titolo II del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), pensato per aiutare le imprese che si trovano in una situazione di difficoltà economica e finanziaria. Il percorso mira a favorire il risanamento dell’impresa attraverso un confronto assistito e strutturato con i creditori. Possono accedervi gli imprenditori commerciali o agricoli che presentano uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da far presumere il rischio di evoluzione verso la crisi o l’insolvenza.
In presenza di tali circostanze, e a condizione che il risanamento aziendale appaia ragionevolmente perseguibile, l'imprenditore ha la facoltà di richiedere la nomina di un esperto che lo assista nella conduzione delle trattative con i creditori.
L'istanza per l'avvio della procedura deve essere inoltrata al Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.
Piattaforma telematica
L’istanza di accesso alla composizione negoziata può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica nazionale dedicata che costituisce l'unico ambiente digitale designato per il caricamento e la gestione delle istanze e della relativa documentazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. L'intero iter procedurale, che include la presentazione della domanda da parte dell'impresa, la successiva nomina dell'esperto e la conduzione delle trattative con i creditori, si sviluppa per mezzo di questo strumento.
Il sito www.composizionenegoziata.camcom.it è suddiviso in due aree distinte:
· Area pubblica: l'accesso a questa sezione è libero. Al suo interno sono messi a disposizione una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico finalizzato alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento stesso, utilizzabile sia dall'imprenditore che dai professionisti da esso incaricati.
· Area riservata: l’accesso è consentito agli imprenditori tramite autenticazione con SPID, CNS o CIE; questa sezione è dedicata alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
All’istanza deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 14/2019. È importante compilare e trasmettere l’istanza con la massima attenzione, verificando di aver caricato tutti i documenti richiesti.
È inoltre consigliabile allegare una relazione introduttiva che descriva in modo chiaro e dettagliato la situazione economico-finanziaria dell’impresa, così da agevolare una valutazione coerente e trasparente fin dalle prime fasi della procedura.
Attivazione delle misure protettive
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 14/2019, l’imprenditore può richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, finalizzate a tutelare i beni aziendali e a favorire il regolare svolgimento delle trattative.
La presentazione dell'istanza è possibile sia contestualmente al deposito della domanda per la nomina dell'esperto, sia tramite un'istanza successiva, secondo le modalità procedurali stabilite.
Dal punto di vista operativo, la richiesta si effettua sulla piattaforma telematica attraverso i seguenti passaggi:
- selezionando l’apposita opzione dedicata;
- compilando il modulo disponibile online, all’indirizzo sopra citato.
Pubblicazione nel Registro delle Imprese
La pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive nel Registro delle imprese è effettuata d’ufficio dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nominato. L’Ufficio del Registro delle imprese comunica tempestivamente all’impresa l’avvenuta pubblicazione.
Conseguenze giuridiche dalla data di pubblicazione
A partire dal giorno della pubblicazione dell'istanza, si producono i seguenti effetti:
· viene preclusa ai creditori l'acquisizione di diritti di prelazione, ad eccezione di quelli concordati direttamente con l'imprenditore;
· ai creditori è fatto divieto di avviare o continuare azioni esecutive o cautelari che abbiano ad oggetto il patrimonio aziendale oppure i beni e i diritti strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;
· la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza è sospesa, secondo i termini normativi, fino al completamento delle trattative o all'archiviazione dell'istanza;
· I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza.
Adempimenti dell'impresa successivi alla pubblicazione
Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, l'imprenditore deve procedere al deposito del ricorso presso il Tribunale competente. Una volta ottenuto il numero di ruolo (R.G.) dal Tribunale, l'imprenditore è tenuto a richiederne la pubblicazione nel Registro delle imprese. Tale richiesta deve essere effettuata tramite la presentazione di una specifica pratica telematica e deve avvenire tassativamente entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza iniziale nel Registro.
La figura dell'esperto: nomina e informazioni generali
L’esperto è un professionista indipendente che affianca l’imprenditore nel percorso di risanamento dell’impresa. Il suo ruolo non sostituisce quello dell’imprenditore e non comporta la gestione diretta dell’azienda. L’intervento dell’esperto è finalizzato a individuare possibili soluzioni alla situazione di difficoltà e a facilitare il confronto con i creditori e con gli altri soggetti coinvolti.
L’esperto viene nominato scegliendolo da appositi elenchi di professionisti qualificati, gestiti su base regionale dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il compenso dell’esperto è disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 ed è determinato, in via generale, in percentuale sull’attivo dell’impresa debitrice, secondo specifici scaglioni di valore. L’importo può essere aumentato in presenza di particolari elementi, come il numero dei creditori coinvolti oppure l’esito positivo delle trattative, formalizzato mediante contratto, convenzione o piano di risanamento.
Se le parti raggiungono un accordo sull’ammontare del compenso, tale accordo è valido. Solo in mancanza di intesa, la determinazione è rimessa alla Commissione competente. In ogni caso, il compenso resta a carico dell’imprenditore.
Nomina dell’esperto e Commissione regionale
La nomina dell’esperto è affidata a una Commissione regionale, istituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
La Commissione:
- resta in carica per due anni;
- è coordinata dal componente anagraficamente più anziano;
- delibera a maggioranza;
- svolge la propria attività senza compensi per i suoi componenti.
La Commissione è composta da:
- un magistrato effettivo e un supplente, designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;
- un componente effettivo e un supplente designati dal Presidente della Camera di commercio del capoluogo di regione;
- un componente effettivo e un supplente nominati dal Prefetto del capoluogo di regione.
Imprese “sotto soglia”: quando si applica e chi nomina l’esperto
Se l’istanza è presentata da un’impresa sotto soglia, la nomina dell’esperto non spetta alla Commissione regionale, ma al Segretario Generale della Camera di commercio presso cui l’impresa ha la sede legale, ai sensi dell’art. 25-quater del D.Lgs. 14/2019.
Un’impresa è considerata sotto soglia quando possiede contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro;
- debiti complessivi non superiori a 500.000 euro.
Conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude attraverso il deposito della relazione finale da parte dell'esperto nell’apposita piattaforma. In tale documento, egli deve:
· fornire un resoconto dell'attività svolta;
· illustrare le possibili soluzioni che sono emerse dalle trattative, mirate al superamento delle condizioni di squilibrio dell'impresa.
In concomitanza con il deposito della relazione, l'esperto inoltra la richiesta di archiviazione dell'istanza al Segretario Generale della Camera di Commercio presso la quale la domanda di composizione è stata presentata.
Vantaggi dell'istituto
La composizione negoziata consente all’imprenditore di accedere a diversi benefici, tra cui specifiche misure premiali previste dalla normativa. Tra queste rientrano la riduzione delle sanzioni tributarie, la riduzione degli interessi sui debiti tributari e la possibilità di rateizzare le somme non versate a titolo di imposta sul reddito.
L’imprenditore può inoltre richiedere misure protettive del patrimonio mediante apposita istanza al Tribunale competente.
Durante lo svolgimento delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.
Oneri per l'istanza di nomina dell'esperto
La presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto comporta il versamento di euro 252,00 per diritti di segreteria e di euro 16,00 per imposta di bollo telematica. Durante la compilazione della domanda, la piattaforma telematica nazionale consente al rappresentante dell’impresa di accedere direttamente al servizio di pagamento PagoPA (SIPA). Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, per un importo complessivo di euro 268,00, prima dell’invio dell’istanza.
Riferimenti normativi
· D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, Titolo II, Capo I, come modificato dal D.Lgs. 17/6/2022, n. 83.
· Decreto interministeriale 10 marzo 2022 (diritti di segreteria).
· Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 21 marzo 2023, che aggiorna il decreto dirigenziale del 28/09/2021.
Requisiti per l'iscrizione all'elenco degli esperti
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco degli esperti i professionisti iscritti da almeno cinque anni al proprio albo professionale.
Rientrano in questa categoria:
- dottori commercialisti ed esperti contabili e avvocati, che devono dimostrare di aver maturato esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- consulenti del lavoro, che devono documentare di aver partecipato, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, oppure ad accordi collegati a piani attestati, oppure alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Soggetti non iscritti ad albi professionali
L’iscrizione è consentita anche a soggetti non iscritti ad albi professionali, purché siano in grado di documentare lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso imprese interessate da percorsi di ristrutturazione conclusi con:
- piani di risanamento attestati;
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- concordati preventivi con continuità aziendale omologati.
In questi casi, è inoltre necessario che per le stesse imprese non sia stata successivamente pronunciata una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né una sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Formazione obbligatoria
Ai sensi del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione l’assolvimento di uno specifico percorso formativo della durata complessiva di 55 ore.
Aggiornamento annuale dell’elenco
L’aggiornamento dell’elenco avviene con cadenza annuale. Le domande di aggiornamento possono essere presentate nel periodo compreso tra il 15 luglio di ogni anno e il 15 luglio dell’anno successivo.
A chi presentare la domanda di iscrizione
La domanda deve essere presentata al soggetto competente in base alla posizione del richiedente:
- agli Ordini professionali di appartenenza, se il richiedente è iscritto all’albo dei:
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- avvocati;
- consulenti del lavoro;
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- alla Camera di commercio di del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, se il richiedente non è iscritto ad alcun albo professionale, è in possesso dei requisiti di esperienza richiesti e risiede nella relativa circoscrizione territoriale.
Istanza di iscrizione all'elenco degli esperti: requisiti e documentazione per la Camera di Commercio di Bari
L’istanza di iscrizione nell’elenco degli esperti deve essere presentata alla Camera di commercio di Bari. Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, in particolare:
- residenza nella Regione Puglia;
- assenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile;
- documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani attestati, accordi di ristrutturazione o concordati con continuità omologati, purché per tali imprese non sia successivamente intervenuta la liquidazione giudiziale né l’accertamento dello stato di insolvenza;
- documentazione attestante il completamento del percorso formativo di 55 ore, corredata dalla relativa autocertificazione;
- curriculum vitae redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risultino anche eventuali esperienze formative ulteriori, comprese quelle in materia di facilitazione e mediazione, considerate titolo preferenziale in fase di nomina;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, comprensivo dell’autorizzazione alla pubblicazione del curriculum vitae in caso di conferimento dell’incarico.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta sono rigettate, ferma restando la possibilità di ripresentarle successivamente. La Camera di commercio verifica la veridicità delle dichiarazioni rese e procede alla cancellazione immediata dall’elenco qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.
La domanda va presentata via PEC all’indirizzo: cciaa@ba.legalmail.camcom.it.
Documenti da allegare
· MODULO DI DOMANDA
· FOGLIO AGGIUNTO
Consultazione Elenco Regionale
L'elenco degli esperti iscritti a livello regionale o nazionale può essere consultato tramite la sezione dedicata disponibile sul sito www.composizionenegoziata.camcom.it.
Contatti e Assistenza
Per richieste di informazioni relative alla procedura, è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti della Camera di Commercio di Lecce:
· Sede: Viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce
· Dirigente: Dr. Francesco De Giorgio
· Responsabile Servizio: Dr. Francesco De Giorgio
· Email: segretario.generale@le.camcom.it
· PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it
· Tel: 0832/684315
