Il certificato di origine costituisce un documento ufficiale di primaria importanza per le operazioni commerciali tra l'Unione Europea e i Paesi terzi. La sua emissione, a cura della Camera di Commercio territorialmente competente, ha lo scopo di attestare l'origine non preferenziale delle merci destinate all'esportazione definitiva. Questo documento è cruciale per il corretto espletamento delle formalità doganali nel Paese di destinazione e per l'attivazione di strumenti finanziari come le lettere di credito.
Sebbene il suo utilizzo sia tipico degli scambi con nazioni extra-UE, il rilascio del certificato è possibile anche per cessioni intracomunitarie. In tali circostanze, la richiesta deve essere supportata da una motivazione valida e documentata, come una specifica clausola contrattuale, una richiesta esplicita del cliente o di un intermediario bancario.
È essenziale non confondere il concetto di origine con quello di provenienza.
- L'origine si riferisce al Paese in cui la merce è stata prodotta, estratta o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata che ha dato vita a un prodotto nuovo.
- La provenienza indica semplicemente il luogo da cui la merce viene spedita.
Il Certificato di Origine attesta esclusivamente l'origine della merce, non il suo percorso logistico. Non è un documento accompagnatorio né certifica l'avvenuta esportazione.
ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE
È fondamentale distinguere le due tipologie di origine:
- origine non preferenziale: è quella attestata dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio. Certifica il "Made in" di un prodotto ma non conferisce diritto a riduzioni o esenzioni daziarie;
- origine preferenziale: deriva da accordi di libero scambio stipulati tra l'Unione Europea e specifici Paesi terzi. Permette di beneficiare di un trattamento daziario agevolato e viene attestata da documenti differenti (es. EUR.1), rilasciati dalle Autorità Doganali.
VALIDITÀ DEL CERTIFICATO
La validità del certificato è illimitata, purché i dati e le condizioni della merce restino invariati. Tuttavia, si consiglia un utilizzo ravvicinato alla data di emissione per evitare contestazioni doganali nel Paese di importazione. Alcune autorità estere potrebbero infatti non accettare certificati emessi molto tempo prima rispetto alla spedizione.
SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA E COMPETENZA TERRITORIALE
La richiesta del certificato può essere avanzata dai seguenti soggetti, nel rispetto della competenza territoriale della Camera di Commercio di Lecce:
- Imprese iscritte al Registro Imprese/REA: la richiesta deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede legale o un'unità locale operativa. In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato dalla CCIAA di Lecce, anche se l’impresa è iscritta presso un’altra Camera di Commercio,
purché la merce da esportare e la relativa documentazione si trovino materialmente nel territorio di Lecce. In questi casi è necessaria una preventiva autorizzazione della Camera di Commercio competente per sede dell’impresa. - Persone fisiche non iscritte al Registro Imprese: per spedizioni a carattere occasionale, la competenza è della Camera di Commercio del territorio di residenza;
- Rappresentanti fiscali: possono richiedere il certificato per conto di aziende estere
che hanno una stabile organizzazione in Italia.
PROCEDURA DI RICHIESTA: ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
La presentazione delle richieste di Certificati di Origine avviene unicamente tramite canali telematici. Non è più ammessa la presentazione di moduli cartacei né il ritiro dei documenti allo sportello.
ATTENZIONE: a partire dal 1° ottobre 2025, l'unica modalità di emissione e ricezione dei certificati sarà quella della "Stampa in Azienda" su foglio bianco, con firma elettronica del funzionario camerale. L'opzione di stampa su formulari prestampati è stata definitivamente inibita.
FASE PRELIMINARE: REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI
Prima di poter inoltrare la prima richiesta, l'impresa deve assicurarsi di possedere i seguenti requisiti:
- Dispositivo di firma digitale: il legale rappresentante o titolare dell'impresa deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (es. Smart Card o Token USB). Per il rilascio, è possibile consultare la pagina dedicata.
- Registrazione a Telemaco: è necessario registrarsi al servizio Telemaco tramite il portale registroimprese.it. Durante la registrazione, occorre selezionare il profilo "TELEMACO - CONSULTAZIONE + INVIO PRATICHE + RICHIESTA CERTIFICATI". La procedura richiede l'inserimento dei dati anagrafici del legale rappresentante e dell'impresa e la sottoscrizione di un contratto.
- Conto prepagato Telemaco: per il pagamento dei diritti di segreteria, è indispensabile attivare e ricaricare un conto prepagato su Telemaco. Il saldo verrà scalato automaticamente al momento dell'invio di ogni pratica.
INVIO DELLA PRATICA TRAMITE PIATTAFORMA "COMMERCIO ESTERO"
La richiesta deve essere compilata e trasmessa attraverso la piattaforma ministeriale dedicata:
Il "Modello Base" della pratica telematica deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore delegato. È obbligatorio utilizzare il formato di firma CAdES (.p7m). L'invio di un file firmato in formato PAdES (PDF) provocherà un errore bloccante e il rifiuto della pratica.
COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DELL'ORIGINE
La compilazione della richiesta consiste nel trasferire le informazioni essenziali presenti sulla fattura di esportazione, ad eccezione dei prezzi. L'obiettivo è identificare la merce e la sua origine, non il suo valore. Ogni dato dichiarato deve essere verificabile tramite la documentazione allegata.
La documentazione da allegare varia in base all'origine della merce e al ruolo dell'esportatore:
- esportatore produttore: se l'attività produttiva è desumibile dalla visura camerale, non è necessario allegare documenti specifici a prova dell'origine;
- esportatore commerciante - merce di origine UE: Sulla dichiarazione di origine presente nella richiesta di certificato occorre indicare il nome del produttore (non del fornitore) ed il luogo di produzione (indirizzo dello stabilimento di produzione), se noto all'esportatore commerciante, altrimenti si potrà indicare: “A tutela della segretezza commerciale, le indicazioni dei produttori saranno presentate con DSAN da parte del mio fornitore.....”.
- esportatore commerciante - merce di origine Extra-UE: è necessario allegare la bolla doganale di importazione definitiva. Se la merce si trova in un deposito doganale, va allegata la bolletta IM4. In alternativa, è valido un certificato di origine emesso nel Paese di produzione;
- semplificazione per operatori autorizzati: le imprese con status di AEO o REX possono presentare un atto notorio che attesta la disponibilità della documentazione probatoria presso la propria sede, senza doverla allegare a ogni singola pratica.
CASI PARTICOLARI E PROCEDURE SPECIALI
- Triangolazioni commerciali: nel certificato può essere indicato un destinatario finale diverso dal soggetto che acquista la merce, ad esempio quando l’acquirente si trova in un Paese UE e la destinazione finale è in un Paese extra-UE.
- Merce usata o in giacenza: quando non sono disponibili documenti di acquisto recenti, l’origine della merce può essere dimostrata presentando fotografie di etichette, manuali d’uso o certificati di garanzia, insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Spedizioni parziali: se una stessa fattura viene evasa con più invii distinti, per ogni domanda di certificato occorre allegare una Shipping Invoice che specifichi la merce effettivamente inclusa in quella singola spedizione.
- Kit e pezzi di ricambio: i ricambi essenziali spediti insieme al macchinario seguono la stessa origine del bene principale. Se invece vengono inviati separatamente in un secondo momento, deve essere prodotta una dichiarazione che ne confermi il carattere di parti essenziali.
- Merce non destinata alla vendita: il certificato può essere richiesto anche per spedizioni che non derivano da una vendita, come nel caso di fatture proforma, campioni gratuiti o merce inviata free of charge.
- Richieste a posteriori: se la spedizione è già avvenuta, nel modello di richiesta deve comparire la dicitura “Rilasciato a posteriori” e va allegata una dichiarazione motivata resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
- Dicitura "100% Made in Italy": questa indicazione può essere inserita solo allegando una dichiarazione specifica che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 166/2009.
- Diciture vietate: non possono essere riportate formule come “We certify”, riservate esclusivamente all’ente che emette il certificato, né espressioni discriminatorie nei confronti di altri Stati.
ESPORTAZIONI VERSO FEDERAZIONE RUSSA, BIELORUSSIA E UCRAINA
Il rilascio di certificati di origine per esportazioni verso questi Paesi è consentito, ma sottoposto a controlli rigorosi per garantire il rispetto delle sanzioni internazionali.
- Dichiarazione obbligatoria: l'impresa deve allegare alla pratica una dichiarazione, firmata digitalmente, che attesti che né i beni esportati né i soggetti destinatari rientrano nei regimi sanzionatori dell'Unione Europea.
- Prodotti a duplice uso (Dual-Use): è responsabilità dell'esportatore verificare che i beni non abbiano un potenziale utilizzo militare. Si raccomanda di consultare l'Autorità competente (UAMA).
- ATTENZIONE: per le stesse destinazioni (Federazione Russa, Bielorussia, Ucraina) è attualmente sospeso il rilascio dei Carnet A.T.A.
Per assistenza specifica sulle sanzioni, sono attive le seguenti unità di crisi:
- MAECI: export.crisiucraina@esteri.it
- MIMIT: tfiru@mise.gov.it
VERIFICA DI AUTENTICITÀ, LEGALIZZAZIONE E VISTI
L'autenticità di un certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio di Lecce può essere verificata attraverso due canali:
- 12. Banca Dati Nazionale: collegandosi al sito https://co.camcom.infocamere.it e inserendo il codice di sicurezza e il numero del certificato (indicati nella casella 8), oppure inquadrando il QR Code presente sul documento.
- 13. piattaforma internazionale ICC: la Camera di Commercio di Lecce è accreditata presso la International Chamber of Commerce (ICC). I certificati possono essere verificati a livello globale sul sito https://certificates.iccwbo.org, a partire da 48 ore dopo l'emissione.
GESTIONE DELLA PRATICA: TEMPI, RETTIFICHE E ANNULLAMENTI
- Tempi di rilascio: l'istruttoria delle pratiche segue l'ordine cronologico di arrivo. Il tempo medio di evasione è di 2 giorni lavorativi, ma può variare in base al volume di richieste e alla necessità di eventuali integrazioni da parte dell'impresa.
- Urgenze: per la gestione di pratiche con carattere di urgenza, è necessario inviare apposita richiesta a mezzo pec all’indirizzo cciaa@le.legalmail.camcom.it indicando il motivo dell’urgenza corredata da idonea documentazione giustificativa.
- Pratica in istruttoria: se l'ufficio rileva errori o carenze documentali, invia una richiesta di rettifica, tramite la piattaforma del Commercio Estero in risposta alla pratica telematica inviata dall’utente.
- Pratica respinta: una pratica respinta non è modificabile. È necessario creare e inviare una nuova richiesta corretta.
- Annullamento di un “certificato emesso”: un certificato già rilasciato non può essere modificato. Per sostituirlo, occorre presentare una “Dichiarazione di distruzione”, sulla piattaforma del Commercio estero, a cui occorre allegare una dichiarazione che motivi tale annullamento, poi l’utente procederà all’invio di una nuova richiesta. L’annullamento deve essere considerato un’eccezionalità in quanto le informazioni da inserire sul certificato dovrebbero essere già note al momento della richiesta dello stesso.
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I diritti di segreteria per i servizi di commercio estero sono i seguenti:
- Certificato di Origine (originale + 1 copia): € 10,00
- Copia ulteriore del certificato di origine: € 5,00
- Visto su fatture o altri documenti: € 3,00 per ogni visto
- Certificato di origine con visto di legalizzazione firma: € 16,00 (10+3+3)
Le modalità di pagamento accettate sono:
- prepagato Telemaco: addebito automatico sul conto "Diritti" al momento dell'invio della pratica. Se una pratica viene respinta per "credito insufficiente", verificare che i fondi siano stati caricati sulla sezione "Diritti" e non "Tariffe";
- PagoPA: pagamento contestuale all'invio tramite carta di credito, bonifico o altri strumenti abilitati.
I rimborsi sono previsti solo per pagamenti non dovuti a seguito di pratiche respinte o per errori imputabili all'Ente.
RUOLO DEGLI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI
Spedizionieri, agenzie di pratiche e altri professionisti possono operare per conto delle imprese esportatrici. Per farlo, è necessario che l'impresa conferisca una delega alla sola presentazione della pratica tramite il portale Commercio Estero, allegando il modulo di delega firmato digitalmente dal legale rappresentante e una copia del suo documento d'identità. Gli
spedizionieri possono firmare direttamente le richieste solo se muniti di una delega a presentare e firmare la richiesta di certificato “per conto” dell’impresa esportatrice.
MODULISTICA E LINK UTILI
Vai al servizio online - Piattaforma Commercio Estero
Scarica il Modulo di adesione al servizio "Stampa in Azienda" (PDF)
Scarica: Dichiarazione sanzioni Russia/Bielorussia
Modulo di richiesta certificato di origine a posteriori
Modulo dichiarazione merce non di propria produzione
Modulo delega per presentare il certificato “per conto di”
Modulo delega per intermediari
Guida alla compilazione del certificato di origine (PDF)
Guida sui criteri per stabilire l'origine (PDF)
Guida sulla documentazione da allegare (PDF)
Istruzioni per il conto prepagato Telemaco (PDF)
Consulta l'elenco dei Paesi che richiedono il certificato sul sito Mercati a confronto di Unioncamere.
CONTATTI E ASSISTENZA
- Informazioni su normative e stato pratiche: commercioestero@le.camcom.it
- Adesione servizio "Stampa in Azienda": inviare il modulo via PEC a cciaa@le.legalmail.camcom.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero è disciplinato da una serie di
disposizioni nazionali e comunitarie. La conoscenza di tale quadro normativo è indispensabile
per una corretta presentazione delle pratiche. I principali riferimenti includono:
- Nota del MISE n. 62321 del 18/03/2019.
- Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero (allegate alla nota MISE n. 62321).
- Addendum alle disposizioni, aggiornato al 18/03/2024.
- Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).
- Regolamento Delegato del CDU: regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015.
- Allegato 22-01 (estratto Reg 2446/2015) - regole di origine specifiche.
- Regolamento di Esecuzione del CDU: regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015.
