La presente guida illustra il quadro normativo legato alle Sanzioni Registro Imprese e REA della Camera di Commercio. La mancata osservanza dei termini stabiliti dalla legge per la presentazione di domande, denunce o depositi al Registro delle Imprese (RI) o al Repertorio Economico Amministrativo (REA), comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il testo descrive in modo completo i soggetti responsabili, le procedure di pagamento e gli strumenti di tutela a disposizione delle imprese e dei professionisti.

QUANDO E PERCHÉ SI APPLICANO LE SANZIONI

Le sanzioni vengono irrogate in due principali circostanze, che costituiscono violazioni amministrative:

  • Presentazione tardiva: quando una denuncia, una comunicazione o un deposito viene effettuato oltre i termini prescritti dalla normativa.
  • Omissione: quando una denuncia, una comunicazione o un deposito obbligatorio non viene affatto presentato e l'Ufficio ne viene a conoscenza.

Salvo diverse dispositions di legge specifiche per determinati adempimenti, il termine ordinario per la presentazione delle pratiche è di 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'atto o l'evento da comunicare.
 

CALCOLO DEI TERMINI E PROROGHE

Per la corretta verifica della tempestività di una prima, si applicano le seguenti regole di calcolo:

  • Il giorno iniziale in cui si verifica l'evento o viene stipulato l'atto non è incluso nel conteggio, in conformità con l'art. 1187 del Codice Civile.
  • Qualora il giorno di scadenza del termine coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999.
     

DISTINZIONE TRA SANZIONI RI E REA

È importante distinguere la natura dell'adempimento non depositato o depositato in ritardo:

  • Sanzioni Registro Imprese (RI): concernono l'iscrizione o il deposito di atti e fatti relativi alla vita giuridica dell'impresa (es. nomina amministratori, deposito bilanci, modifiche statutarie).
  • Sanzioni Repertorio Economico Amministrativo (REA): riguardano la comunicazione di informazioni di carattere economico e amministrativo (es. inizio, modifica o cessazione di un'attività, apertura di unità locali).

 

SOGGETTI OBBLIGATI E NOTIFICA DEI VERBALI

Il verbale di accertamento della violazione viene notificato, solitamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R, a tutti i soggetti coinvolti:

  1. Ai soggetti obbligati per legge all'adempimento, presso la loro residenza o domicilio fiscale.
  2. Alla società, in qualità di "obbligato in solido", presso la sede legale o domicilio fiscale.

Il pagamento della sanzione è richiesto ai soggetti obbligati principali o, in alternativa, all'obbligato in solido (l'impresa) che effettuerà il versamento dell'intero importo dovuto, comprensivo di tutte le sanzioni e delle spese di procedimento. L'obbligo di pagamento in capo al soggetto sanzionato permane anche nel caso in cui l'impresa sia stata cancellata o sia fallita.
 

ILLECITO OMISSIVO PERMANENTE

Le violazioni relative agli adempimenti RI e REA sono qualificate come illeciti omissivi permanenti. Ciò significa che l'inadempimento non si esaurisce al momento della scadenza del termine, ma perdura fino a quando l'obbligo di comunicazione non viene assolto. Di conseguenza, il verbale di accertamento può essere legittimamente emesso nei confronti di tutti i soggetti che erano in carica e quindi tenuti per legge all'adempimento alla data in cui si è verificato l'atto o l'evento da comunicare, anche se successivamente hanno cessato di ricoprire tale ruolo.
 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

In base alla forma giuridica dell'impresa, i soggetti tenuti all'adempimento e quindi sanzionabili sono:

  • Impresa individuale: il titolare.
  • Società semplice: ciascun socio amministratore o liquidatore.
  • Società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascun socio amministratore/accomandatario o liquidatore.
  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) e cooperative:
    • Per sanzioni RI: tutti gli amministratori o tutti i sindaci effettivi, a seconda di chi sia il soggetto obbligato dalla norma. In alcuni casi, l'obbligo ricade congiuntamente su tutti gli amministratori e sul notaio rogante.
    • Per sanzioni REA: ciascun membro del consiglio di amministrazione o di gestione che abbia la rappresentanza della società, l'amministratore unico o i liquidatori.
  • Consorzi: ciascuno degli amministratori.
  • Società estere con sede secondaria in Italia: il preposto alla sede secondaria.
  • Associazioni, fondazioni e altri enti non societari: ciascun soggetto dotato di poteri di firma e rappresentanza.

Nota bene: Per l'adempimento relativo alla nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina. Se la società (obbligato in solido) effettua il pagamento dell'importo totale, comprensivo delle sanzioni di tutti i trasgressori e delle spese, tale pagamento libera automaticamente anche i singoli soggetti obbligati.
 

RUOLO DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

La responsabilità amministrativa per il tardivo o omesso adempimento non è delegabile. Se il ritardo nella presentazione della pratica è imputabile a un errore o a una negligenza del professionista incaricato (es. commercialista, associazione di categoria), la sanzione rimane a carico del soggetto che per legge è tenuto all'adempimento (titolare, amministratore, ecc.). Non è possibile richiedere l'annullamento del verbale adducendo la colpa dell'intermediario.

Tuttavia, è possibile delegare la sola ricezione dei verbali di accertamento. In fase di compilazione della pratica telematica, è possibile allegare una delega specifica affinché le notifiche vengano inviate direttamente all'indirizzo PEC dello studio professionale incaricato.

 

IMPORTI DELLE SANZIONI E SPESE DI PROCEDIMENTO

Gli importi variano in base alla natura dell'adempimento (RI o REA), alla forma giuridica dell'impresa e all'entità del ritardo.
 

SANZIONI REGISTRO IMPRESE (RI)

La disciplina sanzionatoria è regolata principalmente dagli artt. 2194 e 2630 del Codice Civile e dalla Legge n. 689/1981. In base all'art. 16 di tale legge, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo. Tale importo si applica a ciascuno dei soggetti obbligati.

ATTENZIONE: Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine originario (cioè entro 60 giorni totali dall'evento), la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
 

SANZIONI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)

Le sanzioni REA sono disciplinate dal R.D. n. 2011/1934 e dal D.M. 9 marzo 1982. Gli importi sono i seguenti:

  • Per ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro i 60 giorni totali dall’evento: 10,00.
  • Per ritardi oltre 60 giorni dall'evento: € 51,33.

A questi importi si aggiungono le spese di procedimento pari a € 10,00 per ogni verbale, e le spese di notifica pari a € 19,50 per le notifiche tramite servizio postale.

Consulta la Tabella degli importi delle sanzioni (PDF)
 

SANZIONI PER IMPRESE ARTIGIANE

In applicazione della Legge Regionale della Puglia n. 7/2023, la Camera di Commercio di Lecce irroga sanzioni per le seguenti violazioni relative all'Albo delle Imprese Artigiane:

  • Omessa o tardiva presentazione dell'istanza di iscrizione.
  • Utilizzo indebito della qualifica "artigiana" o "artigianale" da parte di imprese non iscritte.
  • Omessa o tardiva comunicazione di modifiche dello stato di fatto e di diritto dell'impresa.
  • Omessa o tardiva comunicazione della cessazione dell'impresa.

Il termine per tutti questi adempimenti è di 30 giorni dalla data dell'evento.

ATTENZIONE: Modifica importi dal 7 maggio 2023
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2023, l'importo della sanzione è stato modificato. La corretta applicazione dipende dalla data di scadenza dell'adempimento:

  • Se il 30° giorno successivo all'evento è antecedente al 7 maggio 2023, la sanzione amministrativa applicata ammonta a € 853,33.
  • Se il 30° giorno successivo all'evento cade il 7 maggio 2023 o in data successiva, la sanzione amministrativa applicata ammonta a € 51,33.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento della sanzione in "misura ridotta" deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento. Effettuare il pagamento entro questo termine estingue la violazione e chiude il procedimento.
 

PAGAMENTO SANZIONI REGISTRO IMPRESE (RI)

Il pagamento si compone di due versamenti distinti:

La sanzione: deve essere versata all'Erario tramite modello F23. Durante la compilazione, è necessario prestare attenzione ai seguenti campi:

  • Campo 5 (Codice Fiscale): inserire il codice fiscale del soggetto obbligato che effettua il pagamento.
  • Campo 10 (Estremi dell'atto): riportare l'anno e il numero di notifica indicati nel verbale (es. 2024/1234), senza zeri iniziali. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario, postale o tramite i concessionari della riscossione.

Le spese di procedimento e notifica: devono essere versate alla Camera di Commercio tramite l'avviso pagoPA allegato al verbale.

IMPORTANTE: Dopo aver effettuato il pagamento con F23, è obbligatorio inviare copia della ricevuta quietanzata all'Ufficio Sanzioni tramite PEC, per consentire la corretta chiusura della pratica amministrativa.
 

PAGAMENTO SANZIONI REA

Il pagamento delle sanzioni REA è più semplice e avviene in un'unica soluzione. L'importo totale, comprensivo della sanzione (€ 10,00 o € 51,33) e delle spese di procedimento e notifica, deve essere versato tramite l'avviso pagoPA precompilato e allegato al verbale.

 

TUTELA: ANNULLAMENTO, RIMBORSI E SCRITTI DIFENSIVI

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Se il verbale di accertamento della violazione non è ancora stato pagato e contiene errori materiali evidenti a livello formale (es. dati anagrafici errati, palese errore nel calcolo dei termini), è possibile chiederne l'annullamento in autotutela. La richiesta deve essere inviata tramite PEC istituzionale e indirizzata al Servizio "Registro delle imprese, REA".
 

SCRITTI DIFENSIVI E RICORSI

Se si intende contestare nel merito la violazione o chiedere una riduzione dell'importo per motivi non riconducibili a un mero errore materiale, è possibile presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale alla competente Area Regolazione del Mercato di questa Camera di Commercio.

ATTENZIONE: la presentazione degli scritti difensivi è alternativa al pagamento.

 

CONTATTI, RIFERIMENTI E NORMATIVA

  • Telefono: 0832 684316
  • E-mail: registro.imprese@le.camcom.it (si prega di specificare nell'oggetto il numero di verbale)
  • PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it 
  • Indirizzo: Camera di Commercio di Lecce - Area Servizi Amministrativi per le Imprese - Servizio "Registro Imprese, REA" -  Viale Gallipoli, 41 Lecce

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

SERVIZI E APPROFONDIMENTI

Ultima modifica
Mer, 24/06/2026 - 10:48