Per motivi organizzativi la Camera di Commercio di Lecce non effettua al momento la trasmissione delle domande di privativa industriale (marchi, brevetti, eccetera) e delle istanze ad esse connesse.Per informazioni e supporto sulle procedure di deposito e sulla tutela della proprietà intellettuale, è possibile contattare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) alla pagina dei contatti istituzionali: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contatti-home
Ad ogni buon fine, si riportano di seguito le definizioni e la normativa di riferimento utile per l'approfondimento della materia.
Guida al Deposito di Marchi e Brevetti
La tutela della proprietà intellettuale è un elemento fondamentale per sostenere l'innovazione e rafforzare la competitività delle imprese. Proteggere idee, marchi, invenzioni e altri segni distintivi significa valorizzare il patrimonio aziendale e difenderne il valore sul mercato. Questa guida raccoglie informazioni pratiche e utili per comprendere come gestire, depositare e tutelare i titoli di Proprietà Industriale e i diritti connessi al Diritto d'autore.
Principi generali della proprietà intellettuale
Prima di avviare una procedura di tutela, è importante distinguere le due principali aree della proprietà intellettuale.
La Proprietà Industriale comprende strumenti come marchi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli. In questi casi, la tutela non nasce in automatico: per ottenere un diritto di esclusiva è necessario presentare una domanda di registrazione o di brevettazione agli uffici competenti.
Il Diritto d'autore (o Proprietà Intellettuale): nasce invece automaticamente con la creazione dell'opera. Protegge le opere dell'ingegno che hanno carattere creativo, come testi, musica, software e banche dati.
I principali strumenti di tutela della proprietà industriale
I principali titoli di proprietà industriale che è possibile registrare e proteggere sono:
- Il brevetto per invenzione: protegge soluzioni tecniche nuove e originali. La tutela dura 20 anni.
- Il modello di utilità: serve a proteggere miglioramenti apportati a prodotti già esistenti, quando li rendono più funzionali, più efficaci o più comodi da usare. La tutela dura 10 anni.
- Il disegno o modello: protegge l'aspetto esteriore di un prodotto, come la forma, le linee, i colori o altri elementi visibili. La tutela dura 5 anni e può essere rinnovata fino a un massimo di 25 anni.
- Il marchio d'impresa: tutela i segni distintivi che permettono di riconoscere i prodotti o i servizi di un'impresa, ad esempio nomi, loghi, simboli o suoni. La tutela dura 10 anni ed è rinnovabile.
Il marchio d'impresa: funzione, tipologie e requisiti
Il marchio è il segno che identifica un'azienda e la distingue dalle altre sul mercato. Registrarlo consente al titolare di ottenere un diritto di esclusiva sul suo utilizzo, impedendo a terzi di usare segni uguali o simili quando possono creare confusione tra i consumatori.
La normativa vigente, aggiornata dal D.Lgs. 15/2019, riconosce diverse tipologie di marchio e stabilisce i requisiti necessari perchè un marchio possa essere validamente registrato. Si distinguono:
Marchio denominativo: costituito esclusivamente da parole, inclusi nomi di persona, lettere o cifre.
Marchio figurativo: consiste in una figura, un logo o una riproduzione di oggetti (include anche i marchi misti, composti da parole ed elementi figurativi).
Marchio di forma o tridimensionale: costituito da una forma tridimensionale, come il prodotto stesso o il suo imballaggio.
Marchio collettivo: registrabile da associazioni o enti per garantire origine, natura o qualità di prodotti o servizi, il cui uso è subordinato a un regolamento specifico.
Marchio di certificazione: possiede funzioni e regolamenti d'uso specifici, distinti dal marchio collettivo.
Marchio storico: un riconoscimento per marchi registrati o usati continuativamente per almeno 50 anni, volto a valorizzare la tradizione industriale italiana.
Recentemente sono state introdotte nuove tipologie di marchio, per le quali l'UIBM emanerà apposite circolari esplicative per un corretto deposito:
Marchio sonoro: costituito da un suono o una combinazione di suoni.
Marchio di movimento: caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi che lo compongono.
Marchio multimediale: derivante dalla combinazione di immagini e suoni.
Marchio a motivi ripetuti.
Marchio di posizione.
Marchio olografico: costituito da elementi con caratteristiche olografiche.
Per poter essere validamente registrato, un marchio deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Novità: non deve esistere un segno identico o simile già registrato per prodotti o servizi affini.
- Capacità distintiva: deve permettere di riconoscere e distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre (non può coincidere con un termine generico, ad esempio "Sedia" per identificare delle sedie).
- Liceità: il segno non deve essere contrario a legge, ordine pubblico o buon costume e non deve ingannare i consumatori sulla provenienza, le caratteristiche o la qualità dei prodotti.
Brevetti: cosa e come proteggere
Il brevetto garantisce al titolare un diritto di esclusiva sull'invenzione, cioè il potere di utilizzarla in via esclusiva e di vietare ad altri, senza autorizzazione, di produrla, usarla, metterla in commercio o sfruttarla economicamente.
Cosa può essere brevettato
Si possono brevettare le invenzioni che rispettano i requisiti di novità, carattere inventivo e applicazione industriale (es. macchinari, dispositivi, procedimenti industriali e composti chimici).
Cosa non può essere brevettato
Non possono essere brevettati le scoperte scientifiche, le teorie matematiche, i metodi per attività commerciali, i metodi di gioco, i metodi chirurgici o terapeutici applicati al corpo umano o animale e le razze animali. Possono però essere brevettati i prodotti usati in questi ambiti (es. farmaci, strumenti e dispositivi medici).
Software
In generale, il software è tutelato dal diritto d'autore. Può essere brevettato solo in casi particolari, ovvero quando il suo funzionamento produce un effetto tecnico concreto e risolve un problema tecnico reale.
I requisiti per ottenere un brevetto sono:
- Novità: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica (tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito).
- Attività inventiva: l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.
- Applicazione industriale: l'oggetto del brevetto deve poter essere fabbricato e utilizzato in campo industriale.
- Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.
Modelli di utilità e Disegni
Modello di Utilità
Il Modello di utilità è una forma di tutela brevettuale pensata per proteggere miglioramenti tecnici o funzionali apportati a prodotti già esistenti. Non riguarda quindi un'invenzione completamente nuova, ma un perfezionamento che rende un oggetto più efficace, più pratico, più sicuro o più semplice da utilizzare.
Questa tutela si applica quando l'innovazione riguarda la struttura, la configurazione, la disposizione delle parti o il modo d'uso di un prodotto già noto, senza introdurre un principio del tutto nuovo. Conta quindi il miglioramento funzionale ottenuto attraverso soluzioni tecniche concrete. Per esempio, può rientrare nella tutela un contenitore riprogettato per essere più facile da aprire e richiudere, una scala pieghevole resa più stabile e sicura, oppure una maniglia progettata per garantire una presa più comoda ed ergonomica). In tutti questi casi il prodotto esiste già, ma viene migliorato in modo da offrire un vantaggio pratico nell'uso.
La protezione del modello di utilità riguarda la soluzione complessiva che produce il miglioramento, e non i singoli elementi presi isolatamente. Può inoltre estendersi anche a soluzioni simili che svolgono la stessa funzione e si basano sullo stesso principio tecnico.
Che cosa può rientrare nella tutela
Possono essere tutelate nuove configurazioni o combinazioni di parti che migliorano il funzionamento o la comodità d'uso di macchine, strumenti, componenti e oggetti di uso comune
Chi può presentare la domanda
La domanda può essere depositata direttamente dal titolare, da un rappresentante incaricato (consulente in proprietà industriale o avvocato) o un delegato munito di delega scritta.
Durata della tutela
Il modello di utilità ha una durata di 10 anni a partire dalla data di deposito. Per mantenerlo valido è necessario versare i diritti previsti per il secondo quinquennio. Non è rinnovabile oltre questo termine.
Gli effetti nei confronti dei terzi decorrono dalla pubblicazione della domanda (di regola 18 mesi dopo il deposito o dalla data di priorità).
Disegni e Modelli
La registrazione di un disegno o modello protegge l'aspetto esteriore di un prodotto industriale, ovvero l'insieme delle caratteristiche che ne determinano il valore ornamentale (linee, contorni, colori, forma, materiali). Per essere registrabile, deve possedere novità e carattere individulale. La protezione dura 5 anni ed è rinnovabile per periodi quinquennali, fino a un massimo di 25 anni. Per segnalare la protezione, può essere utilizzato il simbolo "D cerchiata".
Attività preliminari al deposito
Ricerche di anteriorità
Prima di depositare una domanda, è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità per verificare se esistono già marchi, brevetti o altri titoli simili o identici. Questo controllo preventivo riduce il rischio di contestazioni o controversie legali. È possibile consultare gratuitamente diverse banche dati pubbliche:
- La banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per i titoli nazionali.
- La banca dati dell'EUIPO per i marchi dell'Unione Europea.
- Le banche dati internazionali TMview per i marchi ed Espacenet per i brevetti.
Accordi di segretezza
ATTENZIONE: qualsiasi divulgazione di un'invenzione prima della data di deposito del brevetto ne compromette il requisito di novità, rendendo il brevetto nullo. Se è necessario presentare l'invenzione a partner o investitori, è indispensabile far firmare un Accordo di Non Divulgazione (NDA).
Il sistema camerale fornisce modelli di contratto-tipo (accordi di segretezza, cessione e licenza, trasferimento di know-how).
Procedure di deposito e documentazione
La domanda può essere presentata dal richiedente (persona fisica o giuridica) o tramite un intermediario qualificato (consulente in proprietà industriale o avvocato) munito di procura o lettera di incarico.
ATTENZIONE: Per motivi organizzativi, la Camera di Commercio di Lecce non effettua al momento la trasmissione delle domande di privativa industriale (marchi, brevetti, ecc.) e delle istanze ad esse connesse.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità alternative.
Modalità di deposito ammesse
Deposito telematico (consigliato): la procedura si svolge attraverso il portale dei servizi online dell'UIBM. Richiede l'utilizzo di una firma digitale e consente il pagamento delle tasse tramite pagoPA. È la via più rapida e tracciabile. Accedi al Portale di Deposito Online UIBM
Deposito postale: la domanda può essere inviata per posta all'UIBM, seguendo le specifiche modalità indicate sul sito istituzionale. Consulta le modalità di deposito postale
Modulistica e documentazione tecnica
La modulistica ufficiale è disponibile sul sito dell'UIBM e deve essere compilata digitalmente (non è ammessa la compilazione a mano), per poi essere stampata in caso di deposito postale. Scarica i moduli per il deposito cartaceo/postale
Per la domanda di brevetto, è necessario allegare una documentazione tecnica specifica:
- Descrizione: un testo che spiega in modo chiaro e completo l'invenzione, il contesto tecnico, il problema risolto e la modalità di realizzazione.
- Rivendicazioni: definiscono con precisione cosa viene protetto dal brevetto (è obbligatoria la traduzione in lingua inglese; in caso di mancanza, l'UIBM provvede d'ufficio addebitando un costo di 200 euro).
- Disegni Tecnici: quando necessari, su fogli A4, con tratto scuro e senza annotazioni superflue.
- Riassunto: una breve sintesi del contenuto tecnico dell'invenzione.
Per i marchi, è obbligatorio indicare i prodotti e/o servizi da tutelare utilizzando la Classificazione di Nizza, il sistema internazionale usato per classificare prodotti e servizi. Quando si deposita un marchio non si registra il segno "in astratto", ma lo si collega a determinate classi merceologiche. La classificazione serve quindi a definire l'ambito di tutela richiesto e ad organizzare in modo uniforme le domande di marchio nei vari Paesi che adottano questo sistema. Oggi la classificazione è composta da 45 classi totali.
È possibile usare lo strumento TMClass per trovare i termini corretti.
Per i marchi individuali depositati online è prevista una procedura fast track (esame in circa 7 giorni) utilizzabile se non viene rivendicata alcuna priorità e si impiegano esclusivamente i termini standard della classificazione.
Costi, durata e mantenimento
I costi si compongono di tasse di concessione governativa (da versare all'UIBM tramite modello F24) e, per alcuni servizi, di diritti di segreteria e imposte di bollo.
ATTENZIONE: ai fini della validità del deposito, rileva la data di pagamento del modello F24 e non la data di presentazione della domanda.Costi e tasse
Le tasse di concessione governativa variano in base al tipo di titolo, al numero di classi (per i marchi) o di pagine (per i brevetti).
Per conoscere gli importi aggiornati, si rimanda alle pagine ufficiali dell'UIBM:Consulta i costi per la registrazione dei Marchi
Consulta i costi per il deposito dei Brevetti
Oltre alle tasse governative, si applicano:
Diritti di segreteria: per il rilascio di una copia del verbale di deposito (anche telematico) sono dovuti € 40,00 per copia semplice o € 43,00 per copia conforme.Imposta di bollo: per il deposito telematico è previsto un importo forfettario di € 48,00. Per il deposito postale, si applica una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine di documentazione.
Durata e mantenimento in vita
- Brevetto per invenzione: dura 20 anni. Deve essere mantenuto in vita con il pagamento di diritti annuali a partire dal quinto anno.
- Modello di Utilità: dura 10 anni. Il mantenimento richiede un unico versamento entro la scadenza del primo quinquennio.
- Marchio d'Impresa: dura 10 anni ed è rinnovabile per periodi decennali. La domanda di rinnovo va presentata nei 12 mesi precedenti la scadenza (o entro i 6 mesi successivi con il pagamento di una mora).
- Disegni e Modelli: durano 5 anni, rinnovabili alla scadenza per altri 5 anni, fino a 25 anni.
Un marchio non utilizzato per 5 anni consecutivi può essere dichiarato decaduto. Un brevetto non attuato entro 3 anni dalla concessione (o 4 dal deposito) può essere soggetto a decadenza.
Estensione della tutela all'estero
Un titolo di proprietà industriale italiano garantisce protezione solo sul territorio nazionale. Per tutelare i propri asset all'estero è necessario attivare procedure specifiche, rivendicando il diritto di priorità (entro 6 mesi per i marchi e 12 per i brevetti dalla data del primo deposito italiano).
- Marchio dell'Unione Europea (MUE): una singola procedura presso l'EUIPO garantisce una tutela valida in tutti gli Stati membri dell'UE.
- Marchio internazionale (Sistema di Madrid): tramite la WIPO è possibile designare, con un'unica domanda, un elenco di Paesi aderenti in cui ottenere protezione. Successivamente è possibile integrare nuovi paesi ai quali estendere la protezione.
- Brevetto Europeo: gestito dall'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti), consente di ottenere un brevetto in oltre 40 Paesi. Include l'opzione del Brevetto Unitario, con protezione unica in 17 Paesi UE
- PCT (Patent Cooperation Treaty): una procedura unificata che facilita la richiesta di protezione brevettuale in oltre 150 Paesi.
Gestione, trascrizioni e difesa
Modifiche e trasferimenti
Qualsiasi modifica anagrafica (cambio indirizzo, denominazione) deve essere comunicata all'UIBM tramite un'istanza di annotazione.
Gli atti che trasferiscono la titolarità o limitano i diritti su un titolo (es. vendita, licenza d'uso) devono essere trascritti presso l'UIBM per essere opponibili a terzi. La trascrizione prevede il pagamento di una tassa di concessione governativa (euro 81,00 per ogni marchio ed euro 50,00 per invenzioni, modelli e disegni.
Difesa dalla contraffazione
La contraffazione è un illecito civile e spesso un reato (Art. 473 Codice Penale che disciplina i casi di contraffazione sistematica e pirateria). Gli strumenti di difesa includono:
Diffida legale: per intimare la cessazione dell'illecito.
Azione legale: presso le Sezioni Specializzate in materia d'Impresa per chiedere sequestro, inibitoria e risarcimento danni.
Opposizione amministrativa: da presentare all'UIBM entro 3 mesi dalla pubblicazione di una domanda di marchio identico o simile al proprio.
Azione di accertamento negativo: strumento (ex art. 120 c.p.i.) a disposizione di chi è accusato ingiustamente di contraffazione per far dichiarare l'inesistenza della violazione.
Diritto d'Autore (Copyright)
Il diritto d'autore non richiede una registrazione formale, ma è fondamentale poter dimostrare con data certa la paternità e la data di creazione di un'opera. A tal fine, è possibile:
- Depositare una copia dell'opera inedita presso la SIAE (Sezione OLAF) o il Ministero della Cultura.
- Apporre il simbolo (C) seguito dal nome del titolare e dall'anno di creazione.
- Applicare il contrassegno SIAE, obbligatorio per la commercializzazione di supporti fisici (CD, DVD, software).
Nota per le PMI: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attiva periodicamente bandi nazionali (Brevetti, Marchi, Disegni) che offrono contributi a fondo perduto alle PMI per la valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale.
