Guida alla Metrologia legale - servizi e adempimenti della Camera di Commercio di Lecce
Metrologia Legale
La metrologia legale riguarda l’insieme delle norme e delle attività volte ad assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la trasparenza delle misurazioni utilizzate negli scambi commerciali, con l’obiettivo di tutelare sia la fede pubblica sia i consumatori. In questo contesto, la Camera di Commercio di Lecce svolge funzioni di controllo e vigilanza, verificando la corretta applicazione della disciplina di settore e contribuendo alla regolarità del mercato. Di seguito sono descritte le principali competenze dell’Ente, gli obblighi previsti per le imprese e le procedure da seguire.
Funzioni e competenze in materia di metrologia legale
L'ufficio camerale preposto alla metrologia legale ha il compito di assicurare che gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legale e le relative attività commerciali siano conformi alle normative, tutelando la correttezza degli scambi commerciali e i diritti dei consumatori. La disciplina di riferimento è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n.93.
Le principali attività svolte dalla Camera di Commercio includono:
Controlli sugli strumenti di misura: la Camera di Commercio svolge controlli casuali, effettuati a intervalli non predeterminati e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, senza preavviso, sugli strumenti in servizio. Esegue inoltre controlli in contraddittorio su richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata nella misurazione. Si precisa che la verificazione periodica obbligatoria degli strumenti deve essere richiesta dal titolare a un organismo accreditato.
Vigilanza sul mercato e sulla corretta applicazione normativa: in qualità di autorità locale di cui si avvale il Ministero dello Sviluppo Economico, la Camera di Commercio vigila affinché gli strumenti immessi sul mercato siano conformi ai requisiti di legge. Tale attività di vigilanza si concentra sulla corretta applicazione del Decreto 93/2017, con particolare attenzione a:
· strumenti non sottoposti a verificazione periodica nei termini previsti o non idonei all'uso;
· impiego di strumenti non legali laddove è prescritto l'uso di uno strumento legale;
· verifiche eseguite da soggetti privi di accreditamento o con accreditamento scaduto;
· violazione degli obblighi a carico dei titolari degli strumenti;
· Controllo sulla conformità delle unità di misura legalmente ammesse (es. chilogrammo, metro, litro). Per lo svolgimento di tali attività, l'ente camerale può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.
Sorveglianza su settori specifici: vengono effettuate attività di vigilanza mirata su ambiti regolamentati, quali il settore dei metalli preziosi (per il controllo dei titoli e dei marchi di identificazione), i prodotti preimballati (per la verifica della corrispondenza tra quantità dichiarata e quantità effettiva) e le attività delle officine autorizzate per l'installazione e la manutenzione dei tachigrafi.
Accertamento di violazioni e sanzioni: qualora vengano accertate irregolarità o violazioni degli obblighi di legge, la Camera di Commercio procede all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tutela del Mercato.
Sanzioni per irregolarità
L’utilizzo di strumenti metrici non in regola con la verificazione periodica oppure non conformi alla normativa vigente può comportare conseguenze rilevanti, tra cui:
- l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il divieto di impiego dello strumento, con possibile sequestro del medesimo;
- eventuali profili di rilevanza penale, nei casi in cui ricorrano ipotesi di frode o situazioni di particolare gravità.
Procedura di regolarizzazione
Al fine di sanare la propria posizione e prevenire l'applicazione di sanzioni più severe, è indispensabile seguire i passaggi di seguito elencati:
1. Sospendere con effetto immediato l'utilizzo dello strumento non sottoposto a verifica.
2. Presentare richiesta di verifica periodica a un organismo idoneo e accreditato. L'elenco ufficiale di tali organismi è consultabile sul sito di Unioncamere.
3. Accertarsi che la verifica e il relativo esito siano stati regolarmente annotati sul libretto metrologico associato allo strumento.
Controlli sugli strumenti di misura
L'Ufficio Metrico della Camera di Commercio esercita un'attività di vigilanza al fine di assicurare l'osservanza delle normative vigenti. Vengono effettuate diverse tipologie di controlli che, qualora emergano irregolarità, possono condurre all'applicazione di sanzioni.
Tipologie di controlli
In accordo con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, gli strumenti sono soggetti a due principali categorie di verifiche.
Controlli casuali: si tratta di ispezioni campionarie che la Camera di Commercio esegue senza preavviso per accertare che gli strumenti in servizio conservino i requisiti metrologici prescritti. Durante tali controlli, gli ispettori possono condurre verifiche di natura visiva e documentale, come il controllo del libretto metrologico, ed eseguire prove di funzionamento. L'esito dell'ispezione viene formalizzato in un apposito verbale e annotato sul libretto dello strumento.
Controlli a richiesta (in contraddittorio): una verifica di conformità può essere richiesta da qualunque parte abbia un interesse nella misurazione, come il titolare dello strumento, l'utente o un terzo. Per garantire la massima trasparenza, il controllo viene svolto "in contraddittorio", ossia con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e di un ispettore metrico camerale. Le prove tecniche si tengono presso un laboratorio accreditato selezionato dal soggetto richiedente.
Svolgimento del procedimento di controllo
La verifica sul corretto funzionamento di uno strumento si svolge in contraddittorio tra le parti interessate, con la supervisione di un ispettore metrico che ha il compito di redigere il verbale delle operazioni. Anche la rimozione dello strumento, effettuata dal distributore, deve avvenire obbligatoriamente alla presenza dell'ispettore e, su richiesta, delle parti.
Successivamente alla rimozione, lo strumento viene collocato in un contenitore e sigillato dall'ispettore, per essere poi spedito all'Organismo accreditato che il richiedente ha designato per l'esecuzione delle prove.
Caso 1: strumento installato nel territorio di competenza della Camera di Commercio
La rimozione dello strumento è effettuata dall’Ufficio Metrico territorialmente competente. Dopo l’apposizione dei sigilli, lo strumento viene trasmesso, unitamente alla documentazione richiesta, all’Organismo accreditato indicato dal richiedente.
Caso 2: strumento installato al di fuori del territorio di competenza, con Organismo scelto avente sede nel territorio della Camera di Commercio
In questa ipotesi, il richiedente deve rivolgersi preliminarmente all’Ufficio Metrico competente per il luogo di installazione, al fine di concordare le operazioni di rimozione. Una volta rimosso e sigillato, lo strumento, corredato dal relativo verbale di rimozione, viene inviato all’Organismo designato per lo svolgimento delle prove.
Le prove vengono svolte dal laboratorio incaricato secondo procedure tecniche predefinite. Entrambe le parti hanno facoltà di assistere alle operazioni di prova, mentre l’ispettore metrico vigila affinché il contraddittorio si svolga nel rispetto della normativa applicabile. La data stabilita per l’esecuzione del contraddittorio è comunicata dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Lecce a tutti i soggetti interessati.
Esito delle prove e provvedimenti
L’esito delle verifiche viene attestato mediante un rapporto di prova predisposto dall’Organismo accreditato e acquisito agli atti dall’ispettore metrico. Una copia del verbale contenente il risultato delle prove è rilasciata alle parti presenti; qualora queste non siano presenti, il documento viene trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Qualora le prove di laboratorio evidenzino una non conformità riconducibile alle fattispecie previste dal D.M. 93/2017, l’ispettore provvede ad apporre il contrassegno rosso di non conformità e adotta, ove possibile, i provvedimenti necessari alla regolarizzazione dello strumento. Restano ferme, nei casi previsti, anche le eventuali sanzioni applicabili. In presenza di esito negativo, lo strumento non può essere utilizzato fino alla sua regolarizzazione o, se necessario, alla sostituzione, secondo le indicazioni impartite dall’ispettore.
Come richiedere un controllo in contraddittorio
Per avviare la procedura occorre presentare alla Camera di Commercio di Lecce il modulo di richiesta di controllo in contraddittorio, allegando la documentazione necessaria, in particolare:
- fotografie dello strumento da sottoporre a verifica;
- attestazione del pagamento dei costi previsti per il procedimento;
- copia dell’ultima bolletta emessa, nei casi in cui sia pertinente, come ad esempio per i contatori.
Preimballaggi (preconfezionati)
Definizione
Per preimballaggi, o prodotti preconfezionati, si intendono i beni confezionati prima di essere messi a disposizione dell’acquirente, all’interno di un imballaggio chiuso contenente una quantità di prodotto prefissata e costante. Tale quantità non può essere modificata senza aprire la confezione o lasciare evidenti segni di manomissione.
Tipologie principali
Si distinguono due categorie di preimballaggi:
- I preimballaggi CEE sono realizzati in conformità alla Legge 690/1978 e devono riportare obbligatoriamente il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola “e” apposta accanto all’indicazione della quantità nominale, secondo forma e dimensioni stabilite dalla normativa. Tali prodotti possono essere destinati a qualsiasi categoria di utilizzatori, compresi sia i consumatori finali sia quelli professionali.
- I preimballaggi nazionali, invece, sono disciplinati dalla Legge 391/1980, non richiedono una marcatura specifica e possono essere commercializzati esclusivamente nei confronti del consumatore finale.
Controllo quantitativo dei preimballaggi
Quantità nominale e contenuto effettivo
La normativa in materia di preimballaggi distingue due concetti fondamentali per la tutela del consumatore e la correttezza delle transazioni commerciali:
- Quantità nominale (Qn): si definisce come la massa o il volume del prodotto dichiarato in etichetta, il cui valore è espresso in unità di misura quali grammi (g), chilogrammi (kg), millilitri (ml), centilitri (cl) o litri (l).
- Contenuto effettivo: corrisponde alla quantità di prodotto che è realmente presente all'interno della singola confezione al momento della misurazione.
È necessario che il contenuto effettivo corrisponda alla quantità nominale, nel rispetto dei limiti di errore in difetto previsti dalla legge. Qualora tale errore superi la tolleranza massima consentita, è vietata l'immissione in commercio del prodotto.
Tolleranze e conformità dei lotti di produzione
La tolleranza rappresenta la massima differenza ammessa tra la quantità nominale riportata sull'imballaggio e il suo contenuto effettivo. Il suo valore, espresso in grammi o millilitri, varia in funzione della quantità nominale stessa.
Gli errori tollerati sono disciplinati da specifiche normative a seconda della tipologia di preimballaggio:
· Legge 25 ottobre 1978 n. 690 per i preimballaggi CEE.
· Legge 5 agosto 1980 n. 391 per i preimballaggi nazionali.
La legislazione definisce la tolleranza applicabile a ogni singola confezione e, al contempo, stabilisce il numero massimo di confezioni non conformi che possono essere presenti all'interno di un lotto.
Qualora lo scostamento accertato tra la quantità nominale indicata e il contenuto effettivo risulti superiore al doppio dell’errore massimo tollerato, l’intero lotto di produzione non può essere immesso in commercio.
Per il dettaglio specifico sulle tolleranze applicabili, si fa riferimento alla seguente tabella.
|
Quantità nominale (Qn) in g o ml |
Errore massimo tollerato in meno |
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da 5 a 50 |
9% di Qn |
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da 50 a 100 |
4,5 g o ml |
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da 100 a 200 |
4,5% di Qn |
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da 200 a 300 |
9 g o ml |
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da 300 a 500 |
3% di Qn |
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da 500 a 1.000 |
15 g o ml |
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da 1.000 a 10.000 |
1,5% di Qn |
Obblighi del fabbricante e dell’importatore
La responsabilità per la misurazione e il controllo della quantità contenuta in ciascuna confezione è attribuita al produttore dei preimballaggi, siano essi CEE o nazionali. In particolare, il produttore ha l'obbligo di:
· assicurare che il contenuto effettivo medio sia conforme alla quantità nominale dichiarata, nel rispetto dei criteri e delle tolleranze stabilite dalla normativa;
· identificare il lotto di produzione relativo a ogni confezione sottoposta a controllo, al fine di garantirne la tracciabilità;
· impiegare sistemi e metodi idonei alla misurazione o al controllo del contenuto, da effettuarsi dopo il confezionamento;
· garantire la conformità alle normative vigenti in materia di etichettatura e quantità;
· utilizzare strumenti di misura legali, appropriati per lo scopo previsto e in regola con la verificazione periodica metrico-legale, come disciplinato dal D.M. 21 aprile 2017 n. 93.
Le stesse responsabilità ricadono anche sull’importatore di preimballaggi provenienti da Paesi extra UE, il quale, prima dell’immissione sul mercato dell’Unione, deve verificare che il fabbricante abbia adottato adeguati sistemi di misurazione e controllo, fornendo le necessarie garanzie.
Registro fabbricanti metrici
Descrizione del servizio
Ai sensi dell’art.1 del Regio Decreto 12 giugno 1902 n.226 l’iscrizione nel Registro dei Fabbricanti Metrici è un adempimento obbligatorio per le imprese che producono strumenti destinati alla misurazione legale, come bilance, misuratori fiscali, contatori e apparecchi per la misurazione dei carburanti, soggetti alla disciplina metrologica. Tale iscrizione consente al fabbricante di operare legittimamente nella produzione di strumenti destinati a impieghi aventi rilevanza legale, in particolare nelle transazioni commerciali basate su peso, volume o altre misurazioni.
Per l’iscrizione è necessario inviare via PEC la documentazione alla Camera di Commercio e prenotare un appuntamento per consegnare la documentazione in originale.
La finalità del Registro è assicurare l'identificabilità e la tracciabilità dei fabbricanti di strumenti di misura, garantendo al contempo che la loro attività si svolga in piena conformità con la normativa vigente in materia di metrologia legale.
Documentazione necessaria
Per l’iscrizione al Registro dei Fabbricanti Metrici presso la Camera di Commercio di Lecce occorre presentare apposita documentazione, comprendente sia la dichiarazione di fabbricazione di strumenti metrici destinata alla Camera di Commercio, sia quella da trasmettere alla Prefettura.
Alla richiesta devono inoltre essere allegati:
- due marche da bollo, di cui una per l’istanza rivolta alla Prefettura e una per la relativa presa d’atto;
- due piastrine in metallo o plexiglass nel formato 60x80 mm, recanti:
- i dati identificativi dell’impresa, ossia denominazione, sede legale e codice fiscale;
- l’impronta del marchio di fabbrica da apporre sugli strumenti;
- l’autocertificazione antimafia.
Procedura per fabbricanti e riparatori metrici
L'inoltro della documentazione alla Prefettura di competenza avviene per il tramite dell'Ufficio Verifiche Metriche. Al momento della presentazione della domanda, l'Ufficio trasmette alla Prefettura l'attestazione relativa all'avvenuto deposito delle due piastrine, inviandone copia per conoscenza anche all'impresa.
Una volta pervenuta la presa d’atto da parte della Prefettura, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato e procede con la consegna del provvedimento.
Avvio dell’attività e variazioni successive
L’attività di fabbricante o riparatore metrico può essere iniziata solo dopo il ritiro del provvedimento di iscrizione. L’autorizzazione rilasciata produce effetti sull’intero territorio nazionale.
Per quanto riguarda le variazioni intervenute successivamente:
- in caso di trasferimento della sede nell’ambito della stessa provincia, occorre darne comunicazione all’Ufficio Verifiche Metriche e Vigilanza, che, esaminata la situazione concreta, fornirà le indicazioni sulla procedura da seguire;
- se la sede viene trasferita in un’altra provincia, è necessario richiedere una nuova presa d’atto da parte della Prefettura;
- in presenza di altre variazioni, quali modifiche societarie, cambiamenti del marchio o ulteriori elementi rilevanti, deve essere presentata una nuova istanza all’Ufficio Verifiche Metriche.
Obblighi per i titolari di strumenti di misura
Per titolare dello strumento si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, proprietario dello strumento di misura oppure comunque responsabile, a diverso titolo, dell’attività di misurazione.
Comunicazione di messa in servizio e cessazione
Il titolare di uno strumento di misura soggetto a verificazione periodica è tenuto a comunicare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni, sia la data di inizio dell’utilizzo dello strumento ("messa in servizio"), sia l’eventuale data di cessazione del suo impiego.
La Camera di Commercio di Lecce, inoltre, forma e gestisce l'elenco pubblico dei titolari degli strumenti di misura, consultabile anche per via informatica e telematica.
Soggetti legittimati alla presentazione: la comunicazione può essere trasmessa dal titolare dello strumento, dal suo legale rappresentante oppure da un soggetto terzo appositamente delegato, allegando in quest’ultimo caso la delega e le copie dei documenti di identità richiesti.
Informazioni da indicare: i dati necessari sono ricavabili dalla targa metrica applicata dal fabbricante dello strumento. Tra quelli generalmente richiesti per tutte le tipologie rientrano la marca, il modello, il numero di matricola e la marcatura CE-M con l’indicazione dell’anno di approvazione.
Il titolare dello strumento ha inoltre l'obbligo di richiedere una nuova verificazione periodica ad un organismo accreditato almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente, oppure entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione qualora questa abbia comportato la rimozione di etichette o di sigilli, anche di tipo elettronico.
Tipologie di verifiche metrologiche
Verifica iniziale (o prima)
La verifica iniziale è un controllo obbligatorio volto ad accertare che lo strumento di misura sia conforme alla normativa prima della sua immissione sul mercato. In questo ambito si distinguono due diverse tipologie di verifica:
- verifica iniziale CE/UE: riguarda gli strumenti disciplinati dalla Direttiva MID, come ad esempio bilance, contatori di acqua, gas ed energia, nonché distributori di carburante. Tale verifica è effettuata dal fabbricante oppure da un organismo notificato, che provvede anche all’apposizione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare “M”;
- verifica prima nazionale: si applica agli strumenti esclusi dall’ambito della Direttiva MID, quali, ad esempio, erogatori di metano, masse campione, misuratori di pressione e tester per tachigrafi. In questi casi la verifica è eseguita dalla Camera di Commercio, previa approvazione ministeriale del modello da parte del fabbricante.
Per richiedere la Verifica Prima Nazionale relativa a erogatori di metano, masse, misuratori di pressione o tester per tachigrafi, il fabbricante deve trasmettere alla Camera di Commercio di Lecce la documentazione prevista tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Verifica periodica
La verificazione periodica rappresenta il controllo metrologico legale obbligatorio da eseguirsi sugli strumenti di misura già in servizio. La sua finalità è quella di accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti di affidabilità e correttezza metrologica. La disciplina di riferimento è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n. 93. La periodicità dei controlli è definita nell'allegato IV del medesimo decreto. La verifica è inoltre obbligatoria a seguito di ogni intervento di riparazione che abbia richiesto la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione, e deve essere richiesta entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione.
La verifica periodica deve essere eseguita esclusivamente da Organismi di ispezione accreditati. L’elenco ufficiale dei soggetti abilitati è disponibile sul sito di Unioncamere.
I relativi costi sono stabiliti dall’Organismo scelto dal titolare dello strumento.
L'organismo esegue la verificazione entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Al termine della verifica, è l'organismo stesso a consegnare al titolare dello strumento il libretto metrologico (qualora non vi abbia già provveduto il fabbricante), senza oneri aggiuntivi. Tale libretto contiene tutte le indicazioni previste dall'allegato V del D.M. 93/2017.
In caso di esito negativo, sullo strumento viene apposto un contrassegno rosso che ne attesta la non idoneità all’uso. In tale situazione, lo strumento non può essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato e sottoposto con esito favorevole a una nuova verificazione.
Si evidenzia inoltre che la Camera di Commercio non effettua più direttamente la verificazione periodica, attività ormai riservata agli Organismi accreditati. Restano esclusi da tale regime i controlli relativi ai tester per tachigrafi digitali e ai manometri per pneumatici (pistole di gonfiaggio) utilizzati presso i centri tecnici autorizzati. Per questi strumenti si applica una procedura specifica, che richiede la trasmissione della modulistica dedicata tramite PEC.
Tachigrafi e Centri tecnici autorizzati
Informazioni generali sui tachigrafi
Il tachigrafo è un dispositivo di controllo obbligatorio per specifiche categorie di veicoli adibiti al trasporto commerciale. La sua funzione principale è registrare i tempi di guida, di riposo e di disponibilità del conducente, così da consentire la verifica del rispetto della normativa in materia di tempi di lavoro e sicurezza nella circolazione.
Tra i dati rilevati rientrano, in particolare:
- i periodi di guida, riposo e disponibilità;
- la velocità del veicolo e le distanze percorse;
- eventuali anomalie, guasti o manomissioni.
Le informazioni registrate sono conservate sia nella memoria interna del tachigrafo sia nelle carte tachigrafiche personali assegnate ai conducenti.
In base alle caratteristiche tecniche, i tachigrafi si distinguono in tre principali categorie: analogici, digitali e intelligenti.
Le attività di installazione, taratura, verifica e riparazione dei tachigrafi possono essere svolte esclusivamente da Centri Tecnici autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Tipologie di tachigrafo
Tachigrafi analogici
I tachigrafi analogici rappresentano la precedente generazione di dispositivi, di natura meccanica, che provvedono alla registrazione dei dati su appositi dischi cartacei.
- L'installazione di tali dispositivi non è più permessa sui veicoli di nuova immatricolazione.
- I veicoli che ne sono già provvisti possono continuare a utilizzarli, a patto che i controlli e le eventuali riparazioni vengano effettuati unicamente da officine autorizzate dal Ministero.
Tachigrafi digitali
L’installazione del tachigrafo digitale è obbligatoria per:
- i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2006 destinati al trasporto su strada di:
- merci, se aventi massa o portata superiore a 3,5 tonnellate;
- passeggeri, se dotati di più di 9 posti complessivi, compreso quello del conducente;
- i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1996, qualora sia necessario sostituire un tachigrafo analogico, adibiti al trasporto di:
-
- merci, con portata superiore a 12 tonnellate;
- passeggeri, con più di 9 posti e portata superiore a 10 tonnellate.
Veicoli esclusi dall’obbligo (principali casistiche)
Sono esclusi dall’obbligo di installazione del tachigrafo i seguenti veicoli:
- quelli impiegati in servizi regolari di linea per il trasporto di passeggeri, quando il percorso non supera i 50 km;
- i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;
- i mezzi utilizzati in situazioni di emergenza, per attività di soccorso o per finalità mediche;
- i carri attrezzi specializzati che operano entro 100 km dalla propria sede;
- i veicoli impiegati per prove su strada e non ancora immessi in circolazione;
- le combinazioni di veicoli con massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, utilizzate per il trasporto non commerciale di merci;
- i veicoli storici impiegati per il trasporto non commerciale di passeggeri o merci.
Scadenze e nuovi obblighi normativi
Dal 1° luglio 2026 anche i veicoli commerciali tra 2,5 e 3,5 tonnellate adibiti a trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2). Per i veicoli oltre 3,5 tonnellate già impiegati in trasporto internazionale e ancora dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione, la sostituzione con il modello G2V2 era già obbligatoria, con scadenza fissata al 31 dicembre 2024 e successivo riferimento operativo al 28 febbraio 2025 per i controlli.
Tachigrafi intelligenti
I tachigrafi intelligenti sono dispositivi introdotti dalla normativa europea per rafforzare i controlli sui tempi di guida e di riposo, aumentare la sicurezza del trasporto su strada e contrastare le manomissioni. La relativa disciplina trova fondamento nel Regolamento (UE) n.165/2014, che ne ha previsto l’introduzione progressiva sui veicoli soggetti all’obbligo di installazione.
Per i veicoli di nuova immatricolazione, il tachigrafo intelligente è divenuto obbligatorio dal 15 giugno 2019. Successivamente, la normativa europea ha introdotto una versione più evoluta del dispositivo, comunemente indicata come tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2), destinata ad ampliare le funzionalità di controllo e tracciamento.
Tra le principali caratteristiche del tachigrafo intelligente rientrano:
- la connessione ai sistemi satellitari GNSS, per la registrazione automatica della posizione del veicolo;
- la possibilità di comunicazione a distanza per agevolare i controlli su strada da parte delle autorità competenti;
- sistemi di sicurezza avanzati, volti a ridurre il rischio di alterazioni o manomissioni;
- la gestione dei dati tramite carte tachigrafiche di nuova generazione, compatibili con l’evoluzione del sistema.
Il dispositivo consente inoltre di memorizzare diverse tipologie di informazioni, tra cui:
- i dati relativi all’identità del conducente e ai periodi di guida, riposo e disponibilità;
- gli eventi anomali, i guasti e le irregolarità rilevate dal sistema;
- i dati concernenti la velocità del veicolo, secondo le modalità e i tempi di conservazione previsti dalla normativa.
Quanto agli obblighi di aggiornamento, la normativa europea ha previsto la progressiva sostituzione dei tachigrafi analogici o digitali di precedente generazione installati sui veicoli adibiti ai trasporti internazionali, con passaggio al modello G2V2. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2026, l’obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione si estenderà anche ai veicoli commerciali con massa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, nei casi di trasporto internazionale o cabotaggio previsti dalla legge.
Autorizzazione per Centri Tecnici
Soggetti abilitati alla richiesta di autorizzazione
L'autorizzazione come Centro Tecnico può essere richiesta dalle seguenti categorie di soggetti:
· costruttori di veicoli con sede nell'Unione Europea, per i quali è previsto l'obbligo del tachigrafo, nonché produttori di Paesi terzi che dispongono di stabilimenti produttivi sul territorio italiano;
· costruttori di carrozzerie per autobus e autocarri, a condizione che tali veicoli siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo;
· produttori di tachigrafi, sia dell'Unione Europea che di Paesi terzi, e le officine concessionarie da essi autorizzate che abbiano sede in Italia,
· imprese che svolgono attività di autoriparazione, specificamente per i settori della meccanica, dell'elettrica o della meccatronica, e che risultano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.
Requisiti per l'autorizzazione
Per poter essere autorizzato, un Centro Tecnico è tenuto a soddisfare i seguenti requisiti fondamentali:
· possedere strumentazione certificata da laboratori di taratura accreditati;
· avere in organico un minimo di due tecnici qualificati e abilitati, la cui formazione sia stata erogata da enti accreditati;
· disporre di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma EN ISO 9001, che copra specificamente l'attività sui tachigrafi. Al momento della presentazione dell'istanza, è considerato sufficiente attestare l'avvio di accordi con un organismo accreditato finalizzati all'implementazione e alla successiva certificazione del sistema.
· Requisiti: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese, possedere i requisiti del Decreto MIMIT 23 febbraio 2023 e presentare istanza di autorizzazione ministeriale
· Autorizzazione: ha validità due anni ed è rinnovabile. Per il rinnovo biennale, il centro tecnico deve presentare un'istanza di rinnovo dell’autorizzazione nei 90 giorni antecedenti la sua scadenza.
· Costi per l'autorizzazione:
- istruttoria per la prima autorizzazione: € 370,00;
- istruttoria per autorizzazioni successive (es. estensione): € 260,00;
- istruttoria per il rinnovo annuale dell'autorizzazione: € 185,00.
Presentazione della domanda e iter istruttorio
L'istanza di autorizzazione deve essere inoltrata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la C.C.I.A.A., a mezzo pec. Per agevolare la domanda di autorizzazione, estensione, rinnovo e modifica, sono stati predisposti appositi modelli disponibili al seguente link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica.
Fasi del procedimento
L'iter per il rilascio dell'autorizzazione si articola nelle seguenti fasi:
- Fase istruttoria a cura della Camera di Commercio, che comprende l'esame della domanda e un sopralluogo presso la sede operativa dell'impresa.
- Trasmissione degli atti al Ministero per l'emissione del provvedimento finale di approvazione.
La durata massima del procedimento è fissata in 90 giorni.
Gestione dell'autorizzazione e adempimenti dei Centri tecnici
Esito della richiesta di autorizzazione
In caso di esito positivo, viene concessa un'autorizzazione rinnovabile con validità di 2 anni. Qualora l'esito fosse negativo, il Ministero procederà al rigetto dell'istanza tramite un provvedimento motivato.
A seguito del rilascio, il Centro Tecnico è oggetto di iscrizione nella Banca Dati gestita da Unioncamere che raccoglie l'elenco delle imprese autorizzate.
Durata, rinnovo e termini di scadenza
· L'autorizzazione ha una validità di 2 anni a decorrere dalla data del suo rilascio.
· La richiesta di rinnovo deve essere presentata nell'arco temporale dei 90 giorni che precedono la data di scadenza.
· Le istanze presentate in anticipo rispetto a tale intervallo di 90 giorni non saranno prese in considerazione.
· Qualora la domanda venga inoltrata oltre il termine di scadenza, l'autorizzazione decade e si renderà necessario avviare la procedura per una nuova richiesta.
· Per il rinnovo è necessario utilizzare la modulistica specifica, disponibile al seguente link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica.
L'istanza deve essere trasmessa per il tramite della Camera di Commercio competente, la quale provvederà a comunicare l'esito entro 60 giorni.
Variazioni del personale tecnico
Sostituzione del responsabile tecnico o inserimento di nuovo personale tecnico
Qualsiasi variazione concernente il personale tecnico, quale la sostituzione del responsabile o l'inserimento di una nuova figura, deve essere comunicata alla Camera di Commercio. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere corredata della seguente documentazione:
· attestati di formazione tecnica del nuovo responsabile o tecnico;
· dichiarazioni previste dalla normativa per l'assunzione del ruolo di responsabile tecnico o di tecnico;
· copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto interessato;
· modelli predisposti per la modifica dei Centri tecnici, da utilizzare per la pratica e disponibili al seguente link: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica.
Gestione dei tecnici e delle carte officina
Qualora un nuovo tecnico entri a far parte dell'organico, è necessario che venga richiesta una nuova carta officina. Le carte officina la cui validità sia scaduta, o che appartenevano a tecnici che non sono più in servizio presso il centro, devono essere oggetto di restituzione alla Camera di Commercio.
Cessazione dell'attività di un tecnico
L'interruzione del rapporto di lavoro con un tecnico deve essere notificata alla Camera di Commercio. Tale comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Per eventuali chiarimenti sulla procedura, si invita a contattare l'ufficio.
Variazioni dei dati del Centro Tecnico
In presenza di variazioni che riguardano elementi essenziali dell’autorizzazione, come ad esempio la struttura societaria, la cessione di un ramo d’azienda o la sede operativa, il Centro Tecnico deve presentare, tramite la Camera di Commercio, apposita istanza al Ministero per il mantenimento dell’autorizzazione.
Per le variazioni non essenziali è invece sufficiente una semplice comunicazione alla Camera di Commercio.
Per conservare il codice identificativo già attribuito, la domanda di rinnovo o di mantenimento deve essere presentata prima della scadenza del biennio.
Per agevolare la presentazione delle istanze di autorizzazione, estensione, rinnovo e modifica dei Centri Tecnici, la modulistica specifica da utilizzare per le diverse casistiche è disponibile per il download al seguente indirizzo fornito da Unioncamere:
https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica.
Ruolo della Camera di Commercio nel controllo dei Centri Tecnici
La Camera di Commercio esercita una funzione di vigilanza sulle imprese autorizzate a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali e cronotachigrafi analogici. Tale attività di controllo è finalizzata ad assicurare che le operazioni tecniche siano eseguite in modo corretto e in condizioni di piena adeguatezza.
L'ispezione si concentra in particolare sui seguenti aspetti:
- la disponibilità, l'idoneità e l'uso appropriato delle attrezzature e degli strumenti necessari;
- lo stato e l'organizzazione dei locali, con un'attenzione specifica alla netta separazione tra le aree dedicate agli interventi tecnici metrologici e gli altri spazi adibiti a normale autofficina;
- la corretta applicazione di tutte le procedure di prova come previsto dal Manuale della Qualità del Centro Tecnico.
- la gestione dei controlli interni sugli strumenti, che include la verifica della loro riferibilità metrologica, l'idoneità all'impiego, la validità delle certificazioni, la tracciabilità delle operazioni e il corretto monitoraggio.
- L'utilizzo e la conservazione delle carte tachigrafiche, la cui verifica può avvenire anche tramite la lettura dei dati e il confronto con le registrazioni disponibili.
Modulistica
La modulistica relativa ai diversi procedimenti di metrologia legale è disponibile presso l'Ufficio competente. In particolare:
· moduli per strumenti di misura;
· moduli per gli orafi;
· moduli per token USB e marcatura laser;
· modulistica generale dell'Ufficio Metrico
· Modulistica per Centri Tecnici (Tachigrafi): per agevolare la domanda di autorizzazione, estensione, rinnovo e modifica dei Centri tecnici, la modulistica ufficiale è disponibile sul sito di Unioncamere al seguente link: Modulistica Centri Tecnici.
Riferimenti normativi e informativi
La disciplina di riferimento per i controlli sugli strumenti di misura è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93. Per ulteriori approfondimenti e risorse, si possono consultare i seguenti collegamenti ufficiali:
· Elenco Centri Tecnici autorizzati e Organismi di ispezione: la banca dati pubblica è gestita da Unioncamere ed è accessibile tramite il portale Metrologia Legale.
· Normativa di settore: informazioni e documenti sono disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla pagina dedicata alla metrologia.
Contatti, Orari e Pagamenti
Ufficio Metrologia Legale
Sede: C.C.I.A.A. di Lecce Viale Gallipoli 38
Email: ufficio.metrico@le.camcom.it
PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it
Orari di apertura al pubblico: LUN-MAR-GIO dalle 8,40 alle 12,10
Assistenza e Appuntamenti
Per le fattispecie di rinnovo (per casi diversi dalla scadenza) o sostituzione delle carte tachigrafiche, e per chiarimenti sulle procedure, è necessario fissare un appuntamento compilando il modulo online disponibile al seguente collegamento:
Modulo di richiesta appuntamento.
Costi e modalità di pagamento
I pagamenti per i servizi dell'Ufficio Metrico devono essere effettuati tramite i canali indicati per ciascuna procedura.
Pagamenti tramite PagoPA
La piattaforma di pagamento PagoPA è accessibile al seguente link:
Accedi al servizio di pagamento PagoPA.
