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Le violazioni amministrative del Registro Imprese e del REA si distinguono in:
a) presentazione tardiva di denunce, comunicazioni o depositi rispetto ai termini prescritti;
b) omissione, ovvero la mancata presentazione di denunce, comunicazioni o depositi di cui l'Ente sia venuto a conoscenza.
L'omesso o tardivo deposito di atti e domande nel Registro Imprese (R.I.) e denunce nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) determina l'applicazione di sanzioni amministrative.
Sanzioni amministrative Registro Imprese
La disciplina sanzionatoria è regolata - principalmente - dalla seguente normativa di riferimento
Art. 2194 c.c. per l'imprenditore individuale
Art. 2630 c.c. per società e consorzi
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Le sanzioni del Registro Imprese vengono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge alla richiesta di iscrizione o al deposito di una determinata denuncia nel Registro Imprese (art. 5, legge 689/81).
A titolo di esempio:
- impresa individuale: il titolare
- società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori
- consorzi: ciascuno degli amministratori
- società estere con stabile organizzazione in Italia: il preposto alla sede secondaria
- società di capitali e cooperative:
- quando i soggetti obbligati sono gli amministratori: tutti gli amministratori
- quando i soggetti obbligati sono i sindaci: tutti i sindaci effettivi
- quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio: tutti gli amministratori e il notaio
Per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.
Per gli adempimenti a carico dei notai, si applica l'art. 2194 c.c.
Calcolo dell’importo
Per effetto dell'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione; nel caso di società, per effetto dell'art. 5 della suddetta Legge 689/81, la sanzione così determinata si applica a ciascuno dei soggetti tenuti all’adempimento omesso o tardivo.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta ed entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al Registro Imprese non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (art. 1187 c.c.).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n.558/1999 art. 3 c. 2, in vigore dal 6/12/2000).
Sanzioni Amministrative R.E.A (Repertorio Economico Amministrativo)
I riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni sono:
· art. 47,48 e 51 R.D. 20.9.1934, n. 2011;
· Legge 4.11.1981, n. 630;
· D.M. 9 marzo 1982;
· Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Calcolo dell’importo
€ 10,00 per ritardi oltre i trenta giorni e nei 60; € 51,33 per ritardi oltre i 60 giorni.
Sanzioni per Imprese Artigiane
La CCIAA competente per territorio irroga le sanzioni amministrative corrispondenti alle seguenti fattispecie in applicazione degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 7/2023:
- omessa presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo imprese artigiane;
- tardiva istanza di iscrizione all'Albo imprese artigiane;
- utilizzo arbitrario della qualifica "artigiana/artigianale" da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, reti non iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione o nei prodotti, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio;
- omessa o tardiva comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana;
- omessa o tardiva comunicazione della cessazione dell'impresa artigiana.
Per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana restano ferme in capo alla CCIAA territorialmente competente le funzioni conseguenti all'accertamento delle violazioni rilevate nei confronti del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile).
Il termine per la presentazione delle domande per iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall’Albo Imprese Artigiane è di 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento.
Per effetto dell’art. 7 del Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 24, in combinato disposto con l’art. 11, comma 1°, lett. b, Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 24, la sanzione è stata elevata da € 51,33 a € 853,33.
A seguito della recente Legge Regionale 18 aprile 2023, n. 7, entrata in vigore il 7/05/2023, che ha abrogato la Legge Regionale n. 24/2013, la sanzione è stata rideterminata a € 51,33.
Di conseguenza, la sanzione amministrativa ammonta a € 853,33 se il 30° giorno successivo all’evento è antecedente al 07/05/2023; ammonta a € 51,33 se il 30° giorno successivo all’evento cade dal 7/05/2023 in poi.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la seguente tavola sinottica:
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