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Sanzioni

02 March 2011

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SANZIONI REGISTRO IMPRESE – R.E.A.
 
L'omesso o tardivo deposito di atti e domande nel Registro Imprese (R.I.) e denunce nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) determina l'applicazione di sanzioni amministrative.
 

Sanzioni amministrative Registro Imprese
 
Per le società, l'art. 2630 così recita:
 
"2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo." 
 
Per quanto concerne le ditte individuali, la sanzione è stabilita dall'art. 2194 c.c., che così recita :
 
"2194. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione [c.c. 2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda (1) da euro 10 a euro 516 [c.c. 2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446].
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(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa"
 
Per gli adempimenti a carico dei notai, si applica l'art. 2194 c.c.
 
Per effetto dell'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione e per effetto dell'art. 5 (Concorso di persone. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione..) si applica a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere l'iscrizione.
 
Riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni Registro Imprese :
 
·        - Artt. 2194 e 2630 c.c.
 
·        - Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
 
·        - Legge 24 novembre 1981, n. 689
 
  
 
SOGGETTI OBBLIGATI
IMPORTI IN MISURA RIDOTTA
IMPRESE INDIVIDUALI
 
EURO 20,00
 
NOTAI
EURO  20,00
SOCIETA'/CONSORZI
EURO 412,00
SOCIETA'/CONSORZI (deposito del Bilancio)
EURO 549,34
 
 
N.B.: Per la presentazione di atti precedenti il 15/4/2002, sono applicati i precedenti importi (previsti dal precedente art. 2626 c.c., ora sostituito con d. lgs. 61 del 11/4/2002), che divergono per le violazioni commesse dalle società e dai Notai, ovvero: € 51,00/1032,00 (ridotto € 102,00).
 
   

Sanzioni Amministrative R.E.A (Repertorio Economico Amministrativo)
 
Riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni:
 
·        art. 47,48 e 51 R.D. 20.9.1934, n. 2011;
 
·        Legge 4.11.1981, n. 630;
 
·        D.M. 9 marzo 1982;
 
·        Legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
 

SOGGETTI OBBLIGATI
IMPORTI IN MISURA RIDOTTA
TITOLARI IMPRESE INDIVUDUALI 
LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA'
EURO 10,00
(Per ritardi oltre i trenta giorni e nei 60)
TITOLARI IMPRESE INDIVUDUALI 
LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA'
EURO 51,33
(Per ritardi oltre i 60 giorni)

 
Per pratiche presentate a rettifica di precedenti comunicazioni al Repertorio Economico Amministrativo (denuncia non veritiera) si applica l'art. 51 del R.D. 20.9.1934, n. 2011, che prevede una sanzione da euro 5,00 a 206,00.
 
 

DENUNCIA REA PRESENTATA A RETTIFICA
SOGGETTI OBBLIGATI
IMPORTI IN MISURA RIDOTTA
TITOLARI IMPRESE INDIVUDUALI 
LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA'
EURO 10,00
(Indipendentemente dal giorno della presentazione della domanda

 
 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
 
Il pagamento delle sanzioni civilistiche (R.I.) deve essere effettuato con modello F 23 in qualsiasi Ufficio Postale o Istituto di Credito abilitato.
 
I dati relativi ai codici da inserire nel modello F23 sono:
 
-         codice Ufficio o Ente: ALE
-         sub. Codice: R.I.
-         causale: PA
-         estremi dell’atto o del documento: anno e numero del verbale
-         codice tributo: 741T
 
Per le sanzioni R.E.A. il pagamento può essere effettuato allo sportello tramite bancomat o agli Ufficio Postali o sportelli abilitati a tale funzione, tramite il modello di bollettino postale n. 222737 intestato alla Camera di Commercio di Lecce. Nella casuale indicare gli estremi del verbale (anno e numero).
 
Qualora i verbali non vengano notificati contestualmente all'interessato, ai predetti importi dovranno essere aggiunte le spese di notifica del verbale che devono versarsi direttamente agli sportelli con bancomat o tramite il versamento postale sul c/c 222737 intestato Camera di Commercio I.A.A. Lecce, causale “spese di notifica verbale n° _____   del ________”