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SOCIETÀ: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER MANCATA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE AI SENSI DELL'ART. 2477 C.C.

10-06-2024

Come noto, l’articolo 2477 secondo comma lett. c) del cod. civile (come modificato dall’art. 389 del D.lgs. n. 14/2019) prevede, per le srl e per le cooperative (per queste ultime in virtù del richiamo di cui all’art. 2543 c.c.), l’obbligo della nomina di un organo di controllo - collegiale o monocratico - o del revisore se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:


1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.


Ai sensi dell’art. 2477, c. 5 c.c, “l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.


Dalle verifiche automatizzate compiute sui dati presenti nei bilanci depositati e relativi agli esercizi sociali 2021 – 2022, nonché dalle informazioni acquisite da altre Pubbliche Amministrazioni, è emerso che per alcune società sono stati superati i suddetti limiti e non risulta iscritta, nel Registro delle imprese, la corrispondente nomina dell'organo di controllo o revisore, nominato ai sensi del medesimo art. 2477 c.c. sulla base di quanto previsto nello statuto.


A tal fine, l’Ufficio del Registro delle imprese ha dato avvio al procedimento di cui al comma 5 dell’art. 2477 c.c., invitando le predette società a provvedere alla relativa nomina, richiedendone l’iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.


Decorso inutilmente il termine assegnato, si procederà con la segnalazione degli estremi delle società inadempienti al Tribunale di Lecce, per l’omissione rilevata al fine di provvedere con la nomina ivi prevista, riservandosi di valutare l’applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste dal codice civile.
 

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