Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, si rammenta ancora una volta che le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a dotarsi di un domicilio digitale, anche sotto forma di indirizzo PEC, comunicandolo al competente Registro delle imprese della Camera di commercio.
La mancata comunicazione al Registro Imprese comporterà la conseguente assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale all’impresa e contestualmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nella misura prevista dall’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge n. 120/2020, da 206,00 a 2.064,00 euro, per le società, e da 30,00 a 1.548,00 euro, per le imprese individuali.
La Camera di commercio di Lecce, secondo le linee guide del sistema camerale, sta attivando il procedimento massivo per il rilascio d'ufficio dei domicili digitali non comunicati al Registro delle imprese e, congiuntamente, per l'applicazione delle relative sanzioni.
Fino alla pubblicazione degli appositi avvisi sul portale istituzionale www.le.camcom.it, le imprese non in regola con il domicilio digitale possono ancora procedere con la comunicazione al Registro delle Imprese, evitando così il procedimento d'ufficio. Si rammenta altresì che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC), è possibile consultare l’apposita pagina informativa