Si rende noto che l’art. 113 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha previsto una serie di proroghe ai termini previsti per gli adempimenti in campo ambientale.
In particolare, sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale, da parte dei produttori alle Camere di Commercio, dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché della trasmissione all’ISPRA, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in merito alle quantità di RAEE trattate;
d) versamento del diritto annuale e di iscrizione da parte delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.