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Imprese di facchinaggio
Imprese di facchinaggio (DM 221/2003)
 
L’attività di facchinaggio è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare telematicamente al competente Sportello Unico Attività Produttive (accedendo dal portale www.impresainungiorno.gov.it), che provvederà a trasmetterle, sempre per via telematica, alla Camera di Commercio, ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
 
Rientrano in tale attività:
1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all´articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, attività preliminari e complementari.
 
Requisiti
Le imprese che intendono esercitare una o più attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del D.M. 221/2003.
 
Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d’affari, al netto di IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività. 
Sono previste tre fasce di classificazione: 
1. fascia inferiore a 2,5 milioni di euro
2. fascia da 2,5 a 10 milioni di euro
3. fascia superiore a 10 milioni di euro.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base del volume d’affari del periodo di attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
 
Variazione negativa della fascia di classificazione
La variazione negativa della fascia di classificazione deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.