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L’Albo imprese artigiane
Tutte le imprese che esercitano un’attività artigiana devono obbligatoriamente iscriversi all’apposito Albo. Si definisce artigiana un’impresa che ha lo scopo di produrre beni, anche semilavorati, o prestare servizi, escludendo tutte le attività agricole commerciali, quelle di intermediazione di beni o ausiliarie all’intermediazione (agente, mediatore, ecc.), quelle legate alla somministrazione di alimenti e bevande.
Cosa comporta
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria (tranne che nel caso delle S.r.l. pluripersonali, per le quali è facoltativa) ed è costitutiva dell’impresa artigiana stessa. Inoltre, è la condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Un imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Chi deve iscriversi
Chi è tenuto ad iscriversi all’Albo?
• chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’attività di imprenditore artigiano;
• chi si assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione e alla gestione;
• chi svolge l’attività prevalentemente in prima persona, intervenendo anche manualmente nel processo produttivo.
I requisiti necessari
Per l’iscrizione all’Albo sono richiesti diversi requisiti, tra i quali:
• avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE;
• aver compiuto la maggiore età;
• svolgere il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa (considerato tutto processo produttivo);
• avere un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 in base al tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.).
Quali forme giuridiche sono ammesse
Possono essere iscritte all’Albo le imprese artigiane costituite secondo le seguenti forme giuridiche:
• imprese individuali;
• società in nome collettivo;
• società in accomandita semplice;
• società a responsabilità limitata (sia unipersonale che pluripersonale);
• società cooperative;
• consorzi e società consortili.
Quali obblighi sono richiesti
Sono tenuti all’iscrizione all’Albo imprese artigiane il titolare dell’impresa o, nel caso di società, i soci che partecipano al lavoro e gli eventuali collaboratori familiari (i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo).
Come presentare la domanda
L’iscrizione va effettuata obbligatoriamente attraverso la Comunicazione Unica.
L’Ufficio:
• informa sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo;
• riceve ed istruisce le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane indirizzate alla Struttura Provinciale dell’A.I.A., che ha sede presso la Camera di Commercio I.A.A., e che ha il compito, tra l’altro, della tenuta dell’Albo;
• svolge compiti di sportello polifunzionale trasmettendo i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo, disposti dal Funzionario Responsabile della Struttura, all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Lecce;
• rilascia visure, certificati, e visure previdenziali degli iscritti all’Albo.
Tassa di concessione regionale
Con Legge regionale n. 35 del 30.12.2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021", è stata soppressa, dal 1° gennaio 2021, la tassa di concessione regionale "arti e mestieri" (l.r. n. 35/2001 vigente). Pertanto, il vesamento della tassa regionale di € 32,00 non dovrà più essere documentato da parte delle impree artigiane in occasione dei vari adempimeti all'Albo delle imprese artigiane, in quanto non più dovuto.
Le normative di riferimento: Legge 8 Agosto 1985 n. 443 e s.m.i. – Legge-quadro per l’Artigianato
L. n. 174/85 e L. n. 1/90 |
Acconciatori ed Estetiste |
Coloro che intendono svolgere professionalmente ed in modo autonomo l’attività di acconciatore ed estetista, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge 443/85. L’attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalla Legge n. 174 del 17/08/2005. L’attività di estetista, prima annoverata affine a quella di barbiere e parrucchiere dall’art. 1, comma 6, della legge 161/1963, è stata disciplinata in modo autonomo dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti, con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici (indicati nell’Allegato alla legge), sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Per l’iscrizione all’Albo Artigiani, relativamente all’attività di acconciatore, è necessario che il titolare o socio artigiano sia in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 della L. n. 174/05 e, relativamente all’attività di estetista, sia in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 della L. n. 1/90. Con il D.Lgs n. 147/12 i requisiti professionali sono valutati dal Comune cui ha sede l’impresa, in seguitio alla trasmissione della SCIA per l’inizio dell’attività, pertanto, non va più presentata alla ex C.P.A. la richiesta per il rilascio del certificato di qualifica professionale. |
Legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 e Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, art. 28 |
Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle CC.PP.A. e C.R.A. |
Saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’art. 22 della L. R. n. 24 del 5 Agosto 2013. |
D. M. n. 37/08 |
Norme per la sicurezza degli impianti |
I soggetti che intendono svolgere l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti ai fini dell’iscrizione e/o modifica all’Albo delle Imprese Artigiane, oltre al possesso dei requisiti di cui agli art. nn. 2, 3 e 4 della L. n. 443/85, sono tenuti alla presentazione della SCIA 1 Impiantisti (scaricabile da www.sistema.puglia.it), allegata alla comunica telematica, con cui dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali. L’ufficio pertanto: • informa sulla normativa riguardante i requisiti necessari per l’abilitazione a svolgere l’attività; • riceve la comunica di iscrizione e/o modifica all’Albo Imprese Artigiane e le Scia correlata. |
Legge n. 122/92 e L. n. 224/12 |
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione |
I soggetti che intendono svolgere l’attività di autoriparazione ai fini dell’iscrizione e/o modifica all’Albo delle Imprese Artigiane, oltre al possesso dei requisiti di cui agli artt. nn. 2, 3 e 4 della L. n. 443/85, sono tenuti alla presentazione della SCIA 2 Autoriparazione (scaricabile dal sito www.sistema.puglia.it nella sezione "Modulistica Madia"), allegata alla comunica telematica, con cui dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali. L’ufficio pertanto: • informa sulla normativa riguardante i requisiti necessari per l’abilitazione a svolgere l’attività; • riceve la comunica di iscrizione e/o modifica all’Albo Imprese Artigiane e le Scia correlata. |
Legge 25 gennaio 1994 n. 82 |
Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione |
I soggetti che intendono svolgere una o più di queste attività, ai fini dell’iscrizione e/o modifica all’Albo delle Imprese Artigiane, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 443/85, sono tenuti alla presentazione della SCIA 3 Pulizia … o SCIA 4 Facchinaggio (scaricabile da www.sistema.puglia.it nella sezione "Modulistica Madia"), allegata alla comunica telematica, con cui dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Con la L. n. 40/07, all’art. 10 punto 3, è stabilito che le attività di pulizia e disinfezione non sono più soggette al possesso dei requisiti tecnico-professionali (che permangono per quelle di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione), ma solo a quelli di onorabilità e capacità economico-finanziaria; anche l’attività di facchinaggio non è più soggetta al possesso dei requisiti tecnico-professionali, né a quelli di capacità economico-finanziaria, ma solo a quelli di onorabilità. L’ufficio pertanto: • informa sulla normativa riguardante i requisiti necessari per l’abilitazione a svolgere l’attività; • riceve la comunica di iscrizione e/o modifica all’Albo Imprese Artigiane e le Scia correlata. |
D. M. n. 221/03 |
Disciplina dell’attività di facchinaggio |
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L. . 84/06 e D.G.R. n. 2030 del 7/11/2013 |
Disciplina dell’attività di tinto-lavanderia |
L’attività professionale di tinto-lavanderia è disciplinata dalla L. n. 84/06, che ha determinato, tra l’altro, i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico. Nel 2010 la L. n. 84/06 è stata modificata dall’art. 79 del D.Lgs n. 59, che ha introdotto alcune significative novità, tra cui: a) la riduzione a 450 ore della durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale, b) la semplificazione procedurale mediante la presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente; c) le modalità di svolgimento dell’attività nel periodo transitorio, fino all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione della L. n. 84/06. Con il regolamento regionale n. 13 del 30 Maggio 2013 “Criteri per l’esercizio dell’attività” sono state approvate le norme generali per la disciplina dell’attività di tinto-lavanderia e l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni. Con D.G.R. n. 30 del 7/11/2013 la Regione Puglia ha definito le modalità di attuazione dei percorsi per la formazione del responsabile tecnico di tinto-lavanderia nel rispetto dell’art.2, comma 2 let. a) della L. n. 84/06. |
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