Le pubbliche amministrazioni pubblicano, come indicato all'art. 31 del d.lgs. 33/2013, gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.