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La proprietà industriale

La proprietà industriale è una delle due grandi categorie – l’altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d’autore) – che costituiscono la proprietà intellettuale.

 

Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme dei diritti, i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR), di carattere:
• personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile
• patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

 

Le opere dell’ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:
• opere dell’ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.);
• segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d’origine;
• innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

 

Solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale. Infatti, l’art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma: “Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

 

L’art. 2 del Codice precisa poi che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice stesso. In particolare sono oggetto di:
• brevettazione, le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali;
• registrazione, i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

 

I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge. È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingua tra “diritti titolati” (originati dalla brevettazione o registrazione) e “diritti non titolati”, che sorgono in presenza di determinati presupposti. Segreti aziendali, marchio non registrato, denominazioni d’origine sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.

 

I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell’interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di “brevetto” o “registrazione”, è un atto amministrativo avente una duplice natura:
• dichiarativa, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti
• costitutiva, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.

 

A decorrere dal 18 maggio 2015 la trasmissione delle domande dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica utilizzando il Portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
Tale servizio riguarda il deposito diretto da parte dell'utente, o del Mandatario designato, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità; delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa; delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi di marchi.
I pagamenti delle tasse e dei diritti di deposito dovranno avvenire con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" e, per gli Enti Pubblici, con Modello F24 "Enti pubblici".

 

Le domande cartacee di privativa industriale, trasmesse tramite gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, dovranno obbligatoriamente essere redatte sui nuovi moduli cartacei disponibili sul sito dell'Uibm: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/moduli-per-il-deposito-cartaceo. Per la trasmissione delle domande e delle istanze cartacee restano invariati i diritti di segreteria da versare alle Camere di Commercio, in aggiunta ai pagamenti delle tasse e dei diritti di deposito tramite F24. Dallo stesso sito è accessibile la modulistica per il deposito di marchi internazionali.

 

Per motivi organizzativi questa Camera non effettua al momento la trasmissione delle domande di privativa industriale (marchi, brevetti, eccetera) e delle istanze ad esse connesse.