Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, si rammenta che le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comunicandolo al competente Registro delle imprese.
La mancata comunicazione al Registro Imprese comporterà la conseguente assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale all’impresa e contestualmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nella misura prevista dall’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge n. 120/2020, da 206,00 a 2.064,00 euro, per le società, e da 30,00 a 1.548,00 euro, per le imprese individuali.
In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare che la Camera di commercio di Lecce avvierà nelle prossime settimane il procedimento di rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l’irrogazione delle sanzioni.
Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC), evitando il procedimento d’ufficio e sanzionatorio, è possibile consultare l’apposita pagina informativa https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it.
Si rammenta altresì che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.