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ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE (LEGGE N. 82/1994)

18-05-2020

Si ritiene opportuno ribadire che l’attività di sanificazione è disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (M.I.C.A.) 7 luglio 1997, n. 274 (“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”).

           

La citata normativa stabilisce che “sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”.

 

Ai sensi della normativa richiamata, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria da parte dell’impresa, per l’esercizio dell’attività di sanificazione il preposto alla gestione tecnica deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

 

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente  vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello  specifico campo di attività, di  almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità  di  dipendente  qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

 

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

 

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;

 

d)  diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

 

Il M.I.C.A. (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) ha successivamente chiarito che - relativamente ai titoli di studio di cui alle lettere b), c) e d) da ritenere idonei al fine del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali - possono ritenersi abilitanti i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

 

Si precisa che, per quanto riguarda il requisito tecnico-professionale di cui al punto b), l’attestato di qualifica deve essere un titolo conseguito in esito a corsi di formazione professionale riconosciuti ed autorizzati dalla Regione, conclusisi positivamente con esami svolti davanti a Commissioni nominate dalla Regione stessa.

Stessi requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti anche dal preposto alla gestione tecnica per l’esercizio delle attività di disinfestazione e di derattizzazione, disciplinate dalla medesima normativa.

Le attività di pulizia e di disinfezione, invece, a seguito di quanto disposto con il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, sono soggette al possesso dei soli requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria da parte dell’impresa e non più ai requisiti tecnico-professionali.

Si coglie l’occasione per ribadire che il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione stabile e continuativo con l’impresa, quale: lavoro alle dipendenze, procura institoria redatta da notaio, socio lavoratore, collaboratore familiare.

Infine, per alcune specifiche casistiche relative alla sanificazione di ambienti e/o mezzi di trasporto, nonché per gli impianti di condizionamento di autovetture e la sanificazione degli impianti al servizio degli edifici, si forniscono le indicazioni contenute nel documento di approfondimento (in allegato) predisposto da Unioncamere e già reso disponibile sul  portale ATECO all’indirizzo http://ateco.infocamere.it.

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