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Rilascio carte tachigrafiche
La carta tachigrafica il dispositivo per l'utilizzo del tachigrafo digitale nelle sue diverse funzioni e consente di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso il conducente, l’azienda proprietaria dell’automezzo, l’officina autorizzata agli interventi tecnici o un’autorità di controllo.
Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle Camere di Commercio nel luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
Alla scadenza del periodo di validità il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta deve essere altresì restituita in tutti i casi in cui il possessore non utilizzi più la carta per l'esercizio della propria attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.
Le carte sono di quattro tipi:
Ad eccezione della carta di controllo i modelli per il rilascio delle carte possono essere scaricate dalla lista degli allegati a lato.
I diritti di segreteria per il rilascio, rinnovo o sostituzione della carta ammontano a € 37,00 per il ritiro allo sportello dell’ufficio o a € 40,17 (37,00 per il diritto di segreteria + 3,17 di spese di spedizione) per la consegna al domicilio indicato e devono essere versati tramite avviso di pagamento PagoPA da richiedere preventivamente inviando un'email a ufficio.metrico@le.camcom.it o allo sportello. Nella richiesta occorre indicare: nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e un' email per l'invio dell'avviso.
Autorizzazione al montaggio e riparazione di tachigrafi digitali
I centri tecnici che richiedono l’autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti nel decreto devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2007.
La Camera di Commercio provvede all’istruttoria tecnica preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed alla sorveglianza periodica sul mantenimento di tali requisiti.
Rinnovo annuale
L’autorizzazione ha la durata di un anno dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile dalla Camera di Commercio competente.
Ai fini del rinnovo annuale, il centro tecnico presenta alla Camera di Commercio una autodichiarazione (prelevabile nella sezione modulistica), sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l’autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza allegando l’attestazione del versamento richiesto, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci..
I diritti relativi al rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti nel D.M. 29 luglio 2005:
E’ possibile consultare l’elenco dei centri tecnici autorizzati per gli interventi sui tachigrafi digitali dal seguente link http://www.unioncamere.gov.it/NET/
Autorizzazione ad operare sui tachigrafi: informativa sul trattamento dei dati personali
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