Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce i precedenti adempimenti ambientali (MUD, registro carico e scarico dei rifiuti, formulario di trasporto dei rifiuti) mediante dispositivi elettronici USB ed una Black Box da installare sui mezzi di trasporto.
Le attività relative al SISTRI che le Camere di Commercio devono svolgere sono stabilite nel protocollo d’intesa stipulato da Unioncamere Nazionale con il Ministero dell’Ambiente in data 13 gennaio 2010 e sono relative a:
• la ricezione e lo stoccaggio dei dispositivi USB inviati da SISTRI;
• la gestione dei contatti con le unità locali per fissare il calendario del rilascio dei dispositivi USB;
• il rilascio dei dispositivi USB a seguito di controllo e verifica della documentazione presentata dalle imprese;
• l’archiviazione elettronica della documentazione raccolta e il trasferimento della documentazione al Ministero.
Diritti di segreteria di € 16,00 per dispositivo e di € 6,00 per ulteriori dispositivi rilasciati contemporaneamente alla medesima unità locale da versare sul c/c postale 222737 intestato alla Camera di Commercio di Lecce – causale diritti segreteria Sistri.
Con un decreto del 20 marzo 2013 il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ha stabilito il progressivo riavvio di SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013.
Il sistema di tracciabilità, più volte rinviato, è partito il 1 ottobre 2013 per i seguenti soggetti:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
• i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI
dall'armatore o noleggiatore medesimo;
• nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
• nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
Gli adempimenti interesseranno dal 3 marzo 2014 tutti gli altri soggetti tra i quali:
• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti.
• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti;
• i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Con la legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2014 (non più al 31 luglio) del regime transitorio applicabile al SISTRI.
L’art. 9, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno abbandonare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, l’aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali.
Di conseguenza, fino a tale termine continuano ad applicarsi gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni previsti per il vecchio sistema di tracciabilità agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (ovvero l’obbligo di compilazione ed invio del MUD, di tenuta del registro di carico e scarico e di compilazione dei formulari di identificazione rifiuto) mentre non si applicheranno le sanzioni SISTRI previste dall’art. 260-bis dal comma 3 al comma 9.
In tale periodo, denominato “doppio binario”, viene di fatto sospesa l’obbligatorietà di utilizzo SISTRI e le relative sanzioni, e chi decidesse di iniziare ad utilizzare il sistema SISTRI, in quanto soggetto obbligato, dovrà comunque continuare a mantenere la documentazione cartacea e i relativi adempimenti.
Tale proroga non riguarda gli obblighi di iscrizione, né il pagamento del contributo, omissioni per le quali, a decorrere dal 1° febbraio 2015 si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare, nei termini previsti, il contributo di iscrizione (ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. c).
Pertanto le imprese obbligate, che ad oggi ancora non si sono iscritte al SISTRI, dovranno provvedere tempestivamente mentre tutte quelle già iscritte dovranno versare entro il 30 aprile 2015 il diritto annuale di iscrizione, secondo gli importi e le modalità descritte in maniera esaustiva sul portale del SISTRI.
Per informazioni, l’utenza è invitata a rivolgersi al numero verde 800 155 988 oppure consultare il sito www.sistri.it
Normativa di riferimento:
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/12/2009
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 15/02/2010