Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota del 11.04.2024 indirizzata alle Camere di commercio, ha reso noto che il Tar del Lazio, in data 09.04.2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del medesimo Ministero del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi.
Al riguardo, con la citata nota il Ministero ha comunicato, alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile 2024 compreso.
Sospensione dell'efficacia del decreto attestante l'operatività del sistema titolare effettivo
Il TAR Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione cautelare dell'efficacia del decreto Ministero delle imprese e del Made in Italy recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" già pubblicato in G.U - Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023.
Pertanto, l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l'11 dicembre 2023 resta sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio.
La consultazione dei dati sulla titolarità effettiva e l’accreditamento dei professionisti e delle imprese di cui all’art. 3 del d. lgs n. 231/2007 per l’accesso al registro sono sospesi.E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italyche attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Dalla pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti tenuti.
Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande, Unioncamere con l’ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo. Questa prima versione del Manuale fornisce le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito. Il testo riporta inoltre le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto.
IL TITOLARE EFFETTIVO - Definizione
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche è così individuato dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 231/2007:
“...coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.
Questi i criteri - definiti dai successivi commi del citato art. 20 - da seguire per compiere questa individuazione, a seconda della natura giuridica del soggetto, ente, entità o istituto obbligato:
Titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica è “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”. L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito
- (comma 2): “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.
- (comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”.
- (comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Titolare effettivo di persone giuridiche private è individuato nei “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. Quest’ultima norma dispone: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.
Titolare effettivo di trust ed istituti giuridici affini è riferibile, per effetto del rinvio all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio, “…all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Il medesimo decreto obbliga:
1)le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese;
2)lepersone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
3)itrust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia
a comunicare la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese, affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro.
In particolare, l’art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, prevede:
- al comma 1 che “Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione...”;
- al comma 3 che “I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione...”
Con successivo D.M. 11 marzo 2022, n. 55 sono state adottate specifiche disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
In attuazione delle suddette disposizioni, sono stati successivamente adottati:
-il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (pubblicato in G.U. n. 93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
-il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
-il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. f) del citato Decreto n. 55/2022, le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, sono (anche se costituite in forma consortile):
a) le società per azioni;
b) le società a responsabilità limitata;
c) le società in accomandita per azioni;
d) le società cooperative.
Le persone giuridiche private interessate all’obbligo sono invece individuate dall’art. 1 comma 2 lett. h) del Decreto con riferimento alle “…associazioni (…) fondazioni e (…) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”.
Il citato D.P.R. prevede non solo il registro delle persone giuridiche private tenuto presso le prefetture ma anche l’istituzione di appositi registri regionali delle persone giuridiche private, pertanto l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende anche agli ‘enti’ iscritti nei registri regionali.
Come indicato dall’art. 1 comma 2 lett. r) del Decreto, sono obbligati, inoltre, a comunicare la titolarità effettiva anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ‘residenti’ o meno in Italia: i trust, contestualmente alla denuncia della titolarità effettiva, richiedono anche l’iscrizione nella sezione speciale.
Rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione anche gli “istituti giuridici affini al trust”. Questi ultimi sono definiti come “…gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio” (art. 1 comma 2 lett. g) del Decreto). Gli istituti giuridici affini al trust devono essere “stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana” (art. 21 comma 3 d. lgs n. 231/2007).
E’ importante rammentare che l’Italia ha comunicato alla Commissione Europea che il ‘mandato fiduciario’ è, in base all'ordinamento italiano, istituto giuridico affine al trust . Il mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie, è quindi istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese.
L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda:
-società di persone
-imprese individuali
-associazioni non riconosciute.
LE MODALITA’ PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
Dalla data di pubblicazione del decreto attestante l’operatività del sistema, i soggetti tenuti alla comunicazione avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione all’Ufficio del registro delle imprese (cd. primo popolamento dati).
I soggetti obbligati costituitisi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, assolveranno all’obbligo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private) o dalla data di costituzione (trust e gli istituti giuridici affini).
Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica (attraverso l’applicativo DIRE ovvero avvalendosi di altri software in linea con le specifiche tecniche ministeriali sopra richiamate).
Per la comunicazione è necessario disporre di un account Telemaco, di un dispositivo di Firma Digitale (che può essere richiesto alla Camera di Commercio di Lecce collegandosi all’apposita pagina del portale camerale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligatosenza possibilità di deleghe o procure (non è, perciò, prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione ad un professionista).
Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi:
dalla prima comunicazione;
dall’ultima conferma;
dalla modifica più recente (da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata).
Le imprese dotate di personalità giuridica potranno inviare la conferma contestualmente al deposito del bilancio di esercizio.
La mancata o ritardata comunicazione entro il termine previsto dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo, comporterà la contestazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della violazione all’obbligo di legge previsto, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria).
Per supportare gli interessati in vista dell'adempimento, il sistema camerale ha predisposto un portale web dedicato (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home), che rappresenta il punto d’accesso per informazioni, riferimenti normativi e assistenza (oltre che per la compilazione ed invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare Effettivo).