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Piano dei controlli D.O.P. olio "Terra d'Otranto": operazioni di confezionamento

08 March 2022

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Si rammentano, di seguito, i termini previsti dal vigente Piano dei Controlli della D.O.P. Olio ‘Terra d’Otranto’ per le attività di confezionamento dell’olio certificato.

1. Le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate entro i seguenti termini (i termini decorrono dalla data del rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio):

 

Termini di validità del certificato di analisi dell’olio

Condizioni di conservazione dell’olio

A

Nessuna scadenza successivamente all’analisi iniziale conforme

In recipienti di acciaio inossidabile o di altro materiale inerte non assorbente, sotto battente di azoto o argon a temperatura costantemente compresa tra 15 e 18°C

B

90 giorni - Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi

In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18°C

In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica ma completamente riempiti e, una volta aperti, il cui contenuto sia destinato all’immediato imbottigliamento per la commercializzazione, a temperatura inferiore a 18°C

C

45 giorni - Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi

In tutte le condizioni di conservazione diverse da quelle indicate ai punti A e B la durata del certificato di analisi rimane pertanto di 45 giorni

 

2. In caso di vendita o movimentazione di prodotto certificato, il termine residuo di validità del certificato dovrà essere calcolato sulla base delle seguenti indicazioni:

 


3. Il soggetto che acquista l’olio certificato dovrà in ogni caso acquisire copia dell’attestato di conformità del lotto di olio e l’informazione relativa al termine residuo di validità.

 

4. Ai fini della verifica dei termini di validità del certificato di analisi, tutti gli operatori che a qualsiasi titolo detengono partite di olio già certificate effettuano almeno un monitoraggio giornaliero della temperatura di stoccaggio dell’olio certificato. Il monitoraggio della temperatura può essere effettuato sia sull’ambiente, sia sul prodotto stesso, in ragione della realtà aziendale.

 

5. In caso di qualsiasi variazione delle condizioni di stoccaggio (travaso in altro contenitore con tipologia di conservazione diversa da quella relativa al certificato) che modifichi il limite temporale di validità del certificato di analisi, l’operatore ha l’obbligo di comunicazione all’Organismo di Controllo entro i 6 giorni previsti per l’aggiornamento del registro telematico SIAN.

 

6. L’Operatore, per ogni lotto da destinare al confezionamento, è tenuto a comunicare all’Organismo di Controllo (cciaa@le.legalmail.camcom.it) la fine delle operazioni di confezionamento, entro 6 giorni dalla conclusione.