Nell’ottica delle azioni volte a migliorare la qualità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese, il Servizio “Registro delle imprese - R.E.A” di questa Camera di commercio ha seguito periodiche verifiche concernenti la rilevazione dei mancati depositi dei bilanci societari, dalle quali sono emerse diverse società inadempimenti con riferimento ad alcune annualità.
Appare, pertanto, opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 2435 c.c., il deposito del bilancio nel Registro delle imprese rappresenta un preciso obbligo a carico degli amministratori e/o liquidatori delle società di capitali, da assolvere entro 30 giorni dall'intervenuta approvazione da parte dell’organo competente.
Considerato che il perdurare di tale mancato adempimento - oltre agli effetti giuridici che produce in capo alla società stessa ed ai suoi amministratori - limita il principio di trasparenza sotteso all'azione amministrativa del Registro delle imprese, con la presente comunicazione si ribadisce l’invito a verificare la propria posizione e a provvedere eventualmente all'invio telematico dei bilanci di esercizio, una volta che gli stessi siano stati regolarmente approvati e/o qualora risultino non ancora depositati. A tal fine, si ricorda che è disponibile, senza oneri e per via telematica, la consultazione della propria posizione presso il Registro delle imprese attraverso il Cassetto digitale dell’imprenditore messo a disposizione, anche da mobile, su https://impresa.italia.it (previa autenticazione con SPID o CNS - Carta nazionale dei servizi).
Corre l’obbligo di evidenziare che nei confronti di “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese” ovvero nei confronti di “amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti” si applicano le sanzioni amministrative previste rispettivamente dagli art. 2630 e 2631 c.c.
Si rammenta, inoltre, che nei confronti delle società che si trovano in determinati status sono applicabili le disposizioni di cui all’art 2490 comma 6 c.c. ovvero dell’art. 40 comma 2 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120.
Al fine di supportare gli utenti nella compilazione degli adempimenti, è altresì disponibile il servizio online SARI - Supporto specialistico Registro imprese dove è altresì presente l’apposito Manuale operativo che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci. Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile attivare l’assistenza attraverso la medesima piattaforma SARI - Supporto specialistico Registro imprese.
IL DIRIGENTE
(dr. Angelo Vincenti)