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FAQ Registro informatico dei protesti

24 January 2011

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1. Il protesto entro quanto tempo viene pubblicato sul R.I.P.?
La pubblicazione avviene entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco da parte della Camera di Commercio.

2. Come posso fare a sapere se un soggetto è protestato?
La verifica dell'esistenza dei protesti può essere effetteuata direttamente presso lo sportello Protesti della Camera di Commercio o on-line previa registrazione al sito www.registroimprese.it.

3. Per quanto tempo i protesti rimangono pubblicati sul R.I.P. se non si provvede alla cancellazione?
Se non interviene nel frattempo la cancellazione, per 5 anni dalla data di iscrizione nel Registro Informatico Protesti, tale cancellazione è automatica e senza spese per il soggetto protestato.

4. Quali sono i requisiti essenziali per ottenere la cancellazione di cambiali dal Registro Protesti?
Bisogna aver pagato i titoli ed essere in possesso degli stessi.

5. Può essere cancellato il protesto di un assegno?
Si, con la procedura della riabilitazione da esperire presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale.

6. Una volta ottenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale, devo chiedere la cancellazione dal R.I.P.?
Si, bisogna chiedere la cancellazione alla Camera di Commercio competente per territorio.

7. L'assegno postale è protestabile? e come posso fare a cancellarlo?
Si, l'assegno postale è equiparato all'assegno bancario, il mancato pagamento è accertato normalmente presso la Stanza di Compensazione della Banca d'Italia di Milano o Roma, quindi la richiesta di cancellazione dovrà essere inoltrata alle rispettive Camere di Commercio, competenti per territorio.

8. Quali sono i costi per ottenere la cancellazione di cambiali o assegni?
Il costo per la cancellazione di cambiali e/o assegni, sia per riabilitazione che per cancellazione per avvenuto pagamento, sono molto contenuti; è necessario un versamento di € 8 per ogni titolo protestato ed una marca da bollo da apporre sull'istanza pari ad € 14,62; nel caso di riabilitazione vi è un aggravio di spesa pari a € 78,00, per diritti del Tribunale. (per i dettagli visionare la pagina del sito relativa all'argomento).

9. In caso di erronea e/o illegittima levata del protesto, posso richiedere la cancellazione del mio nominativo dal Registro Informatico Protesti?
In questi casi, la cancellazione può essere richiesta dal soggetto protestato, dall'Azienda di Credito o dal Pubblico Ufficiale, dimostrando erroneità e/o illegittimità del protesto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n° 77 del 12/2/1955 e successive modificazioni; sarà necessario presentare un'istanza indirizzata al Presidente della Camera di Commercio corredata di una marca da bollo da € 14,62 e di un versamento di € 8,00 per ogni titolo (per i dettagli visionare la pagina del sito relativa all'argomento).

10. Vorrei effettuare il pagamento dell'effetto (vaglia cambiario o tratta accettata), e provvedere alla cancellazione ma il creditore non può restituirmelo. Cosa devo fare?
Quando il debitore paga il titolo deve immediatamente rientrare in possesso dello stesso; nel caso questo non sia possibile, potrà effettuare, entro un anno dalla levata del protesto, un deposito vincolato al portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 290/75, pari all'importo del titolo, delle spese di protesto e degli interessi.

11. Ho smarrito il titolo e vorrei chiedere la cancellazione come posso fare?
E' possibile richiedere al Presidente del Tribunale l'ammortamento del titolo, che consiste in un provvedimento che sostituisce il titolo smarrito a tutti gli effetti; Poi si dovrà richiedere la cancellazione alla Camera di Commercio.

12. Quali sono i tempi per la cancellazione dei protesti dal R.I.P.?
Il Dirigente Responsabile del Registro Informatico Protesti, accertata la regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, dispone la cancellazione entro 20 giorni dalla data di presentazione e cura l'esecuzione entro 5 giorni dalla pronuncia. Il termine massimo è, quindi, di 25 gg.

13. Il protesto cancellato dal R.I.P. è cancellato da tutte le banche dati?
Si, il protesto una volta cancellato si intende come mai levato. (vedi art. 17 c. 6 L. 108/1996 e pronuncia del garante sulla privacy del 1 aprile 2002); inoltre, chiunque estrae dati dal registro informatico protesti, ai sensi dell'art. 12 c. 6 del decreto n. 316 del 2000 è tenuto ad indicare la data di estrazione degli stessi (per approfondimenti vedere la sezione dedicata alla normativa presente sul sito).

14. Il C.A.I. e il R.I.P. sono la stessa cosa?
No, il C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria) è un archivio gestito dalla Banca d'Italia, l'iscrizione riguarda solo gli assegni e le carte di credito ed è curata dall'Azienda di Credito o dall'Ufficio Postale presso il quale il soggetto ha il conto corrente. Il R.I.P. (Registro Informatico Protesti), invece, è gestito dalle Camere di Commercio, l'iscrizione riguarda gli assegni, vaglia cambiari, e tratte accettate.

15. Ho pagato un assegno entro i 60 gg ho diritto alla cancellazione dal R.I.P.?
No, il termine dei 60 gg riguarda l'iscrizione in C.A.I., nulla a che vedere con l'iscrizione al Registro Informatico Protesti.