Il contratto di rete è stato introdotto dall’articolo 3, comma 4-ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato dalla legge 99 del 2009, cosidetta legge sviluppo. L’Articolo 42 della Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, del decreto legge 78 del 2010, intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha integralmente modificato il contratto di rete.
COSA E’ IL CONTRATTO DI RETE
Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
la durata del contratto le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da
è facoltà degli imprenditori indicare:
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, che gode della intangibilità da parte dei creditori della società; al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile (gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari aderenti non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo; separazione patrimoniale delle obbligazioni della rete);
l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti all'ordinamento;
LIMITI E CONDIZIONI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il comma 2 dell’articolo 42 dispone, inoltre, che alle reti di impresa, riconosciute in base alle previsioni dei commi successivi, “competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
La circolare 4/E del 15 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha dettato la disciplina di dettaglio delle agevolazioni fiscali:
l’agevolazione è prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro
l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete;
gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione. Lo stanziamento nel bilancio dello Stato è di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
il programma di rete deve essere asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici da individuare;
il MEF con decreto pubblicato il 31/3/2011, ha riconosciuto gli organismi di diritto di privato che asseverano il programma di rete (Sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro);
ha previsto che gli organismi pubblici siano individuati sentito il MISE.