L’esame delle domande pervenute per il bando ristori ambulanti ha evidenziato per alcune la mancata iscrizione nel registro delle imprese di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (domicilio digitale). L' iscrizione di tale indirizzo era richiesta dal bando tra gli elementi essenziali, in quanto necessario per la trasmissione delle comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, della scrivente Camera di Commercio. Per tale motivo, come disposto con determinazione dirigenziale n.85 del 09.03.2022, l’istruttoria di tali domande è sospesa e si invitano, pertanto, le imprese interessate a regolarizzare l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’elenco, intervenuta sul sito internet istituzionale in data 14.03.2022, pena la non ammissibilità della domanda.
Tutte le imprese, a partire dal 1° ottobre 2020, erano tenuta a iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale, adempiendo all’obbligo previsto dall’art.16, comma 6 del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009 e dal D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla L. n.221 del 17 dicembre 2012, nonché dal bando in oggetto, nelle more dell’applicazione della procedura di cui dall’art.37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 78/2020 modificato dalla legge 120/2020).
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono totalmente gratuite in quanto esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per effettuare l’iscrizione del domicilio digitale è possibile, tra l’altro, utilizzare la procedura semplificata, la quale prevede che il titolare o il legale rappresentante dell’impresa si colleghi al seguente indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action ed effettui la procedura online di invio della propria Pec univoca. Per ultimare la procedura di iscrizione è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.
Qualora le imprese indicate nell'elenco sotto riportato non adempiano a quanto richiesto, la loro domanda non potrà essere ammessa ed, a tal fine, la pubblicazione di tale avviso sul sito istituzionale dell'Ente camerale assume valore anche ai sensi dell’art.10 bis della Legge n.241/1990. Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione ci si può rivolgere al responsabile del procedimento: dr.ssa Antonella Pulimeno - tel. 0832-684242 - email antonella.pulimeno@le.camcom.it