È agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Svolge attività di rappresentante di commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate.
Requisiti
Requisiti morali
non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche;
oppure
aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
oppure
aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, nei cinque anni dalla data di presentazione della domanda.
Segnalazione certificata di inizio attività
A seguito delle nuove disposizioni in materia di SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le indicazioni operative con Circolare n. 3637/c del 11/08/2010.
In tale previsione, è ricompresa l'attività degli Agenti/rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/85.
La SCIA sostituisce la DIA/CIA e, pertanto, l'attività potrà essere avviata sin dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inserire nella Comunicazione Unica allegata alla domanda di iscrizione /modifica di impresa individuale al Registro delle imprese (modello I1 o I2) ovvero alla denuncia di inizio attività della società (modello S5 e/o UL).
La SCIA deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia competente per territorio ed è abilitante allo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale.
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “ARC” (disponibile su Starweb – Infocamere).
Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui sopra:
1. il titolare di impresa individuale,
2. tutti i legali rappresentanti di impresa societaria,
3. gli eventuali preposti
4. tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente e rappresentante di commercio per conto dell’impresa.
I soggetti successivi al primo compilano ciascuno il modello “INTERCALARE REQUISITI” (disponibile su Starweb – Infocamere).
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto preposto, in possesso dei requisiti.
L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA, allegata alla Comunicazione Unica. Si fa presente che la data dell'attività indicata nel mandato di agenzia non può essere antecedente alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Predisposizione e invio della pratica
La pratica può essere predisposta unicamente tramite l’applicativo telematico Comunica Starweb o utilizzando software di altri produttori che abbiano implementato questi servizi. Non è possibile, invece, predisporre queste pratiche tramite il software Fedra.
Si ricorda che la SCIA e tutta la modulistica sopra citata può essere predisposta tramite il modello ARC disponibile nel sistema Starweb e presentata nel nuovo formato XML.
Il modello ARC deve essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante.
Tutti gli altri soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l’attività compilano l’intercalare requisiti del modello e possono firmare digitalmente ovvero apporre firma autografa; lo stesso modello dovrà poi essere scansionato ed inviato in PDF/A unitamente ad un valido documento di identità.
Cessazione attività
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “ARC”, disponibile in Starweb – Infocamere.
Normativa di riferimento
L. n.204/85; D.M. 21/08/1985; L. n.241/90 e s.m.i; D.Lgs. n.59/2010; Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 ottobre 2011.